N. 21 ORDINANZA 12 - 20 gennaio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Separazione personale dei coniugi - Obbligo di comparizione personale delle parti davanti al presidente con l'assistenza del difensore, con conseguente impossibilita' di esperire il tentativo di conciliazione nel caso in cui il convenuto non sia munito di assistenza legale - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e del giusto processo, nonche' asserita violazione del diritto di difesa e dell'interesse primario alla tutela del matrimonio e della famiglia - Indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. civ., artt. 707, primo comma, e 708, primo comma e intero testo, come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lett. e-ter), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. - Costituzione, artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111. (011C0044) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 26-1-2011)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.