Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Separazione personale dei coniugi - Obbligo di
comparizione personale delle parti davanti al presidente con
l'assistenza del difensore, con conseguente impossibilita' di
esperire il tentativo di conciliazione nel caso in cui il convenuto
non sia munito di assistenza legale - Denunciata lesione dei
principi di ragionevolezza e del giusto processo, nonche' asserita
violazione del diritto di difesa e dell'interesse primario alla
tutela del matrimonio e della famiglia - Indeterminatezza del
petitum - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. proc. civ., artt. 707, primo comma, e 708, primo comma e
intero testo, come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lett. e-ter),
del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80.
- Costituzione, artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111.
(011C0044)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 26-1-2011)
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