N. 43 SENTENZA 7 - 11 febbraio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 1, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l). Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della legge - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' della questione per genericita' delle censure - Reiezione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari della disciplina - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con le definizioni contenute nel codice dei contratti pubblici, espressione della competenza legislativa esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Possibilita' per i soggetti aggiudicatori di utilizzare i prezziari pubblici non aggiornati, relativi all'anno precedente - Contrasto con la specifica e piu' restrittiva disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 13, comma 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 133, comma 8, e 4, comma 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Modalita' organizzative dell'attivita' del responsabile del procedimento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento - Formulazione generica delle censure - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 15, commi 1, 3, 5, 6 e 7. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 10. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Modalita' organizzative dell'attivita' del responsabile del procedimento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento - Riconducibilita' delle disposizioni denunciate alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 15, commi 2 e 4. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 10. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Incentivo per la progettazione e per le attivita' tecnico-amministrative connesse - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la specifica e piu' restrittiva disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Riconducibilita' della disposizione denunciata alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 16. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 92, comma 5. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Affidamento di incarichi architetturali ed ingegneristici, con preferenza per il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa rispetto a quella ordinaria del prezzo piu' basso - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 81, commi 1 e 2. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Procedure di affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a ventimila euro - Determinazione dei corrispettivi demandati alla negoziazione tra la stazione appaltante ed il progettista fiduciario - Contrasto con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici espressione della competenza legislativa esclusiva nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento della questione ulteriore. - Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 20, comma 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l) (art. 117, secondo comma, lett. e)); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 92, commi 2 e 3. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Attivita' di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti - Previsione di una tipologia contrattuale innovativa, in contrasto con la tassativita' delle tipologie contrattuali previste dal Codice dei contratti pubblici - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 22, commi 3 e 4. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 3, commi 3 e 10. Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale - Composizione e funzioni della commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con le disposizioni sulle cause di incompatibilita' dei commissari contenute nel Codice dei contratti pubblici - Riconducibilita' della disposizione denunciata alla materia della organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 28. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 84, commi 4, 5 e 6. (011C0093) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 16-2-2011)

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