Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la
esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio
regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della
competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela
della concorrenza e dell'ordinamento civile - Esclusione - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 1, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l).
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la
esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio
regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari
della legge - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' della
questione per genericita' delle censure - Reiezione.
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, art. 3.
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la
esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio
regionale - Definizione dei soggetti aggiudicatori destinatari
della disciplina - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con le
definizioni contenute nel codice dei contratti pubblici,
espressione della competenza legislativa esclusiva nelle materie
della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile -
Esclusione - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, art. 3.
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la
esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio
regionale - Possibilita' per i soggetti aggiudicatori di utilizzare
i prezziari pubblici non aggiornati, relativi all'anno precedente -
Contrasto con la specifica e piu' restrittiva disposizione del
codice dei contratti pubblici espressione della competenza
legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile
- Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 13, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, artt. 133, comma 8, e 4, comma 3.
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la
esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio
regionale - Modalita' organizzative dell'attivita' del responsabile
del procedimento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della
competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione
amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento -
Formulazione generica delle censure - Inammissibilita' della
questione.
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 15, commi 1,
3, 5, 6 e 7.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
art. 10.
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la
esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio
regionale - Modalita' organizzative dell'attivita' del responsabile
del procedimento - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della
competenza legislativa ripartita relativamente all'organizzazione
amministrativa e dei compiti e requisiti del procedimento -
Riconducibilita' delle disposizioni denunciate alla materia della
organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 15, commi 2
e 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
art. 10.
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la
esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio
regionale - Incentivo per la progettazione e per le attivita'
tecnico-amministrative connesse - Ricorso del Governo - Asserito
contrasto con la specifica e piu' restrittiva disposizione del
codice dei contratti pubblici espressione della competenza
legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile
- Riconducibilita' della disposizione denunciata alla materia della
organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 16.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, art. 92, comma 5.
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la
esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio
regionale - Affidamento di incarichi architetturali ed
ingegneristici, con preferenza per il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa rispetto a quella ordinaria del
prezzo piu' basso - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con la
specifica disposizione del codice dei contratti pubblici
espressione della competenza legislativa esclusiva statale nella
materia della tutela della concorrenza - Esclusione - Non
fondatezza della questione.
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 19, comma 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, art. 81, commi 1 e 2.
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la
esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio
regionale - Procedure di affidamento diretto dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a ventimila
euro - Determinazione dei corrispettivi demandati alla negoziazione
tra la stazione appaltante ed il progettista fiduciario - Contrasto
con la specifica disposizione del codice dei contratti pubblici
espressione della competenza legislativa esclusiva nella materia
dell'ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale -
Assorbimento della questione ulteriore.
- Legge della Regione Umbria 21 gennaio 2010, n. 3, art. 20, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l) (art. 117, secondo
comma, lett. e)); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 92, commi 2 e
3.
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la
esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio
regionale - Attivita' di manutenzione tramite la stipula di
contratti aperti - Previsione di una tipologia contrattuale
innovativa, in contrasto con la tassativita' delle tipologie
contrattuali previste dal Codice dei contratti pubblici -
Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle
materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile -
Illegittimita' costituzionale.
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 22, commi 3 e 4.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) e l); d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, art. 3, commi 3 e 10.
Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria - Disciplina per la
esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio
regionale - Composizione e funzioni della commissione giudicatrice
nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa - Ricorso del Governo - Ritenuto
contrasto con le disposizioni sulle cause di incompatibilita' dei
commissari contenute nel Codice dei contratti pubblici -
Riconducibilita' della disposizione denunciata alla materia della
organizzazione amministrativa riservata alle Regioni - Non
fondatezza della questione.
- D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, art. 28.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163,
art. 84, commi 4, 5 e 6.
(011C0093)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 16-2-2011)
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