Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Telecomunicazioni - Norme della Regione Marche - Divieto di
installazione di impianti di telefonia mobile sugli impianti
sportivi al fine di tutela ambientale e sanitaria della popolazione
- Lamentata violazione del principio di uguaglianza sotto il
profilo dell'irragionevolezza, dei principi di liberta' di
comunicazione, di manifestazione del pensiero e di iniziativa
economica privata - Denunciato contrasto con i principi stabiliti
dalla normativa statale in materia - Difetto di rilevanza -
Inammissibilita' delle questioni.
- Legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 7, comma
2, lett. b).
- Costituzione, artt. 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo, lett. s), e
terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, artt. 3, comma 1, lett. c), e
8, comma 1, lett. e).
(011C0098)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 16-2-2011)
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