N. 48 SENTENZA 7 - 11 febbraio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Telecomunicazioni - Norme della Regione Marche - Divieto di installazione di impianti di telefonia mobile sugli impianti sportivi al fine di tutela ambientale e sanitaria della popolazione - Lamentata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza, dei principi di liberta' di comunicazione, di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica privata - Denunciato contrasto con i principi stabiliti dalla normativa statale in materia - Difetto di rilevanza - Inammissibilita' delle questioni. - Legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25, art. 7, comma 2, lett. b). - Costituzione, artt. 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36, artt. 3, comma 1, lett. c), e 8, comma 1, lett. e). (011C0098) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 16-2-2011)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.