Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Assegno bancario - Mancato pagamento, in tutto o in parte, per
carenza di provvista - Preavviso di revoca al traente
dell'autorizzazione ad emettere assegni - Necessita' che la
relativa comunicazione sia effettuata prima del procedimento di
applicazione delle sanzioni amministrative e sia estesa anche alla
persona fisica che, dopo aver emesso l'assegno in qualita' di
legale rappresentante di una persona giuridica, abbia perduto tale
qualita' nel periodo tra la data di emissione e la scadenza del
termine per il pagamento tardivo - Omessa previsione - Lamentata
violazione del principio di uguaglianza per disparita' di
trattamento a fronte di situazioni identiche, nonche' violazione
del diritto di difesa - Parziale ed erronea ricostruzione del
quadro normativo di riferimento - Carenze nella descrizione della
fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza - Manifesta
inammissibilita' della questione.
- Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 8-bis e 9-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(011C0100)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 16-2-2011)
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