N. 50 ORDINANZA 7 - 11 febbraio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Assegno bancario - Mancato pagamento, in tutto o in parte, per carenza di provvista - Preavviso di revoca al traente dell'autorizzazione ad emettere assegni - Necessita' che la relativa comunicazione sia effettuata prima del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e sia estesa anche alla persona fisica che, dopo aver emesso l'assegno in qualita' di legale rappresentante di una persona giuridica, abbia perduto tale qualita' nel periodo tra la data di emissione e la scadenza del termine per il pagamento tardivo - Omessa previsione - Lamentata violazione del principio di uguaglianza per disparita' di trattamento a fronte di situazioni identiche, nonche' violazione del diritto di difesa - Parziale ed erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Carenze nella descrizione della fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 15 dicembre 1990, n. 386, artt. 8-bis e 9-bis. - Costituzione, artt. 3 e 24. (011C0100) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 16-2-2011)

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