N. 63 ORDINANZA 21 - 25 febbraio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Previsione che, nei casi di irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune - Decorrenza del termine per l'impugnativa dalla concreta conoscibilita' dell'atto impositivo da parte del destinatario - Preclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di parita' del contraddittorio, nonche' asserita lesione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta - Affermazione apodittica della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, quarto comma. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (011C0122) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 2-3-2011)

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