N. 68 SENTENZA 23 febbraio - 3 marzo 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Assunzioni e dotazioni organiche relative al servizio sanitario regionale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata conseguente alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme cui essa e' strumentale - Cessazione della materia del contendere. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 19, comma 6, che introduce i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, all'art. 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27. - Costituzione, artt. 3, 24, 31, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, e 118. Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in tema di sanita' e servizi sociali - Ricorso del Governo - Asserita violazione di parametri solo menzionati nell'epigrafe del ricorso ma non accompagnati da alcuna argomentazione - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, artt. 2, commi 1, 2 e 4, che sostituisce l'art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30. - Costituzione, artt. 24 e 31. Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in tema di sanita' e servizi sociali - Utilizzo del personale delle imprese appaltatrici e societa' strumentali - Ricorso del Governo - Censure non sorrette da specifica motivazione - Inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 30, commi 2, 3, 5 e 6, che sostituisce l'art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25. - Costituzione, art. 97. Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Disposizioni in tema di sanita' e servizi sociali - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilita' delle questioni per asserita motivazione per relationem e comunque per genericita' delle censure - Reiezione. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, artt. 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20. - Costituzione, artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, e 118. Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dirigente medico in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto - Inquadramento, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente - Ingiustificata deroga al criterio del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi pubblici - Contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa statale nelle materie di legislazione concorrente della "tutela della salute" e del "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimita' costituzionale - Consequenziale illegittimita' costituzionale delle correlate norme applicative e strumentali - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 2, commi 1, 2 e 4, che sostituisce l'art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45. - Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma (artt. 81 e 117, secondo comma lett. l); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15, comma 7, come integrato dall'art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, commi 10, 11, 12 e 13, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102. Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale gia' titolare di contratto ovvero di incarico a tempo determinato presso enti o aziende del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione - Inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario regionale attraverso il ricorso all'istituto della mobilita' - Violazione del criterio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici nonche' della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 13. - Costituzione, artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lett. l), (artt. 117, terzo comma, e 118); (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30; d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, artt. 24 e 31; d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 3, comma 2). Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili (LSU), in servizio da almeno cinque anni negli enti del Servizio sanitario regionale, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici, dei principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del "coordinamento della finanza pubblica", nonche' del principio della copertura finanziaria degli oneri di spesa - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 15. - Costituzione, artt. 3, 51, 81, 97 e 117, terzo comma; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 71; legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 19, comma 2. Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione di personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle aziende ospedaliero universitarie (AOU) e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici - Previsione di concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale a tempo determinato e con un'anzianita' di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni - Obbligo di riserva di posti nei concorsi banditi da "Policlinico" di Bari, IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte - Obbligo per le ASL, le AOU e gli IRCCS del SSR, attraverso gli uffici formazione, di predisporre entro il 30 novembre il piano aziendale formativo (PAF) annuale o pluriennale, da attuarsi nell'anno o negli anni successivi - Criteri per la nomina dei direttori generali - Violazione dell'autonomia universitaria - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, e 24, commi 1 e 3. - Costituzione, art. 33 (artt. 117 e 118; d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 3, comma 2). Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Stabilizzazione del personale sanitario e del personale adibito al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica, personale sanitario in genere, di dirigenti che svolgono attivita' di accettazione e urgenza, personale dell'Agenzia regionale sanitaria e di progetti di piano - Violazione dei principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del "coordinamento della finanza pubblica" nonche' del principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, artt. 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20. - Costituzione, artt. 3, 51, 97, terzo comma, e 117, terzo comma (art. 97, primo comma); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15; d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 17, commi 10, 11, 12 e 13; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 74. Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli aziendali per il personale sanitario non medico operante in regime di convenzione negli istituti penitenziari - Riserva di posti - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 21, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97. Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale medico dell'amministrazione penitenziaria - Disposizioni di ordine finanziario per l'inquadramento di personale - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria dell'onere di spesa - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 21, comma 4. - Costituzione, art. 81, quarto comma. Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale medico dell'amministrazione penitenziaria - Equiparazione, anche ai fini previdenziali, dei medici titolari di incarico provvisorio di cui all'art. 50 della legge n. 740 del 1970 ai medici titolari di incarico definitivo - Equiparazione tra medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e medici specialisti di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 740 del 1970, da un lato, e medici generali e per la specialistica ambulatoriale, dall'altro - Invasione dell'area della contrattazione collettiva con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 21, commi 5 e 6. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l). Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Incremento e integrazione del trattamento economico dei direttori generali, sanitari e amministrativi degli enti e istituti sanitari - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria degli oneri di spesa nonche' del principio di riduzione dei trattamenti economici ricavabile dalla legislazione statale - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 26, che modifica l'art. 17 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1. - Costituzione, art. 81, quarto comma; d.l. 12 luglio 2008, n. 112 (convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 14. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo di personale delle imprese appaltatrici - Ricorso del Governo - Preliminare individuazione delle disposizioni impugnate. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 30, che sostituisce l'art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25. - Costituzione, art. 97; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo di personale delle imprese appaltatrici - Imposizione dell'obbligo di assunzione "a tempo indeterminato" del personale gia' utilizzato dalla precedente impresa o societa' affidataria dell'appalto - Violazione dei principi di imparzialita' e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 30, comma 1, che sostituisce l'art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25. - Costituzione, art. 97; d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 122), art. 18; d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 19. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo di personale delle imprese appaltatrici - Stabilizzazione di personale della precedente impresa o societa' affidataria dell'appalto, senza alcuna forma selettiva - Violazione dei principi di imparzialita' e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 30, comma 4, che sostituisce l'art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25. - Costituzione, art. 97; d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 122), art. 18; d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 19. (011C0136) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 9-3-2011)

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