Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Assunzioni e dotazioni organiche relative al servizio sanitario
regionale - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata
conseguente alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale
delle norme cui essa e' strumentale - Cessazione della materia del
contendere.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 19, comma
6, che introduce i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies,
all'art. 1 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n.
27.
- Costituzione, artt. 3, 24, 31, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo,
lett. l), e terzo, e 118.
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Disposizioni in tema di sanita' e servizi sociali - Ricorso del
Governo - Asserita violazione di parametri solo menzionati
nell'epigrafe del ricorso ma non accompagnati da alcuna
argomentazione - Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, artt. 2, commi
1, 2 e 4, che sostituisce l'art. 4 della legge della Regione Puglia
23 dicembre 2008, n. 45, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19,
commi 1 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e
3, 26 e 30.
- Costituzione, artt. 24 e 31.
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Disposizioni in tema di sanita' e servizi sociali - Utilizzo del
personale delle imprese appaltatrici e societa' strumentali -
Ricorso del Governo - Censure non sorrette da specifica motivazione
- Inammissibilita' della questione.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 30, commi
2, 3, 5 e 6, che sostituisce l'art. 25 della legge della Regione
Puglia 3 agosto 2007, n. 25.
- Costituzione, art. 97.
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Disposizioni in tema di sanita' e servizi sociali - Ricorso del
Governo - Eccezione di inammissibilita' delle questioni per
asserita motivazione per relationem e comunque per genericita'
delle censure - Reiezione.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, artt. 15, 16,
comma 3, 17, 18, 19, comma 8, e 20.
- Costituzione, artt. 3, 33, 51, 81, 97, 117, commi secondo, lett.
l), e terzo, e 118.
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Personale dirigente medico in servizio da almeno cinque anni in un
posto di disciplina diversa da quella per la quale era stato
assunto - Inquadramento, a domanda, nella disciplina nella quale ha
esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa concorsuale vigente - Ingiustificata deroga al
criterio del concorso pubblico per l'accesso agli impieghi pubblici
- Contrasto con i principi fondamentali desumibili dalla normativa
statale nelle materie di legislazione concorrente della "tutela
della salute" e del "coordinamento della finanza pubblica" -
Illegittimita' costituzionale - Consequenziale illegittimita'
costituzionale delle correlate norme applicative e strumentali -
Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 2, commi 1,
2 e 4, che sostituisce l'art. 4 della legge della Regione Puglia 23
dicembre 2008, n. 45.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma (artt. 81 e 117,
secondo comma lett. l); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15,
comma 7, come integrato dall'art. 24 del d.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483; d.l. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, commi 10, 11, 12 e 13,
convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Personale gia' titolare di contratto ovvero di incarico a tempo
determinato presso enti o aziende del servizio sanitario nazionale
e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso
un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione -
Inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del servizio
sanitario regionale attraverso il ricorso all'istituto della
mobilita' - Violazione del criterio del pubblico concorso per
l'accesso agli impieghi pubblici nonche' della competenza
legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile -
Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori
profili di censura.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lett. l), (artt.
117, terzo comma, e 118); (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30;
d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, artt. 24 e 31; d.lgs. 21 dicembre
1999, n. 517, art. 3, comma 2).
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili (LSU), in
servizio da almeno cinque anni negli enti del Servizio sanitario
regionale, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica
ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della
dotazione stessa - Violazione del principio del pubblico concorso
per l'accesso agli impieghi pubblici, dei principi fondamentali
nella materia di legislazione concorrente del "coordinamento della
finanza pubblica", nonche' del principio della copertura
finanziaria degli oneri di spesa - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 15.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, 97 e 117, terzo comma; d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, art. 15; legge 23 dicembre 2009, n. 191,
art. 2, comma 71; legge 31 dicembre 2009, n. 196, art. 19, comma 2.
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Stabilizzazione di personale titolare di rapporto di lavoro a tempo
determinato instaurato dalle ASL, dalle aziende ospedaliero
universitarie (AOU) e dagli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) pubblici - Previsione di concorsi pubblici, con
riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale a
tempo determinato e con un'anzianita' di servizio di almeno tre
anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni - Obbligo di
riserva di posti nei concorsi banditi da "Policlinico" di Bari,
IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e IRCCS "S. De Bellis" di
Castellana Grotte - Obbligo per le ASL, le AOU e gli IRCCS del SSR,
attraverso gli uffici formazione, di predisporre entro il 30
novembre il piano aziendale formativo (PAF) annuale o pluriennale,
da attuarsi nell'anno o negli anni successivi - Criteri per la
nomina dei direttori generali - Violazione dell'autonomia
universitaria - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli
ulteriori profili di censura.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, artt. 16, commi
1 e 2, 19, comma 1, 22, comma 1, e 24, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 33 (artt. 117 e 118; d.lgs. 21 dicembre 1999, n.
517, art. 3, comma 2).
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Stabilizzazione del personale sanitario e del personale adibito al
servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica,
personale sanitario in genere, di dirigenti che svolgono attivita'
di accettazione e urgenza, personale dell'Agenzia regionale
sanitaria e di progetti di piano - Violazione dei principi
fondamentali nella materia di legislazione concorrente del
"coordinamento della finanza pubblica" nonche' del principio del
pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici -
Illegittimita' costituzionale - Assorbimento degli ulteriori
profili di censura.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, artt. 16, comma
3, 17, 18, 19, comma 8, e 20.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97, terzo comma, e 117, terzo comma
(art. 97, primo comma); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15;
d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009,
n. 102), art. 17, commi 10, 11, 12 e 13; legge 23 dicembre 2009, n.
191, art. 2, comma 74.
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli aziendali per il personale
sanitario non medico operante in regime di convenzione negli
istituti penitenziari - Riserva di posti - Violazione del principio
del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi pubblici -
Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 21, comma
1.
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97.
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Personale medico dell'amministrazione penitenziaria - Disposizioni
di ordine finanziario per l'inquadramento di personale - Violazione
dell'obbligo di copertura finanziaria dell'onere di spesa -
Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 21, comma
4.
- Costituzione, art. 81, quarto comma.
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Personale medico dell'amministrazione penitenziaria -
Equiparazione, anche ai fini previdenziali, dei medici titolari di
incarico provvisorio di cui all'art. 50 della legge n. 740 del 1970
ai medici titolari di incarico definitivo - Equiparazione tra
medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e medici
specialisti di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 740 del 1970,
da un lato, e medici generali e per la specialistica ambulatoriale,
dall'altro - Invasione dell'area della contrattazione collettiva
con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva
statale in materia di ordinamento civile - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 21, commi 5
e 6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l).
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Incremento e integrazione del trattamento economico dei direttori
generali, sanitari e amministrativi degli enti e istituti sanitari
- Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria degli oneri di
spesa nonche' del principio di riduzione dei trattamenti economici
ricavabile dalla legislazione statale - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 26, che
modifica l'art. 17 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1.
- Costituzione, art. 81, quarto comma; d.l. 12 luglio 2008, n. 112
(convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 61, comma 14.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo di
personale delle imprese appaltatrici - Ricorso del Governo -
Preliminare individuazione delle disposizioni impugnate.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 30, che
sostituisce l'art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto
2007, n. 25.
- Costituzione, art. 97; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo di
personale delle imprese appaltatrici - Imposizione dell'obbligo di
assunzione "a tempo indeterminato" del personale gia' utilizzato
dalla precedente impresa o societa' affidataria dell'appalto -
Violazione dei principi di imparzialita' e di buon andamento della
pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale parziale.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 30, comma
1, che sostituisce l'art. 25 della legge della Regione Puglia 3
agosto 2007, n. 25.
- Costituzione, art. 97; d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 122), art. 18; d.l. 1°
luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102), art. 19.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo di
personale delle imprese appaltatrici - Stabilizzazione di personale
della precedente impresa o societa' affidataria dell'appalto, senza
alcuna forma selettiva - Violazione dei principi di imparzialita' e
di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita'
costituzionale parziale.
- Legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, art. 30, comma
4, che sostituisce l'art. 25 della legge della Regione Puglia 3
agosto 2007, n. 25.
- Costituzione, art. 97; d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 122), art. 18; d.l. 1
luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102), art. 19.
(011C0136)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 9-3-2011)
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