N. 106 SENTENZA 23 marzo - 1 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso del Governo - Eccezione di improcedibilita' del ricorso per mancato rispetto del termine perentorio stabilito per il deposito di esso - Interpretazione nel senso che il dies a quo del termine inizia a decorrere nel momento in cui la notificazione si e' perfezionata nei confronti del notificante e del destinatario - Tempestivita' del deposito - Reiezione. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31, quarto comma, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilita' per formulazione generica delle censure - Reiezione. - Legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17, art. 2. - Costituzione, artt. 81, quarto comma, 97 e 117, secondo comma, lett. l). Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa - Istituzione, da parte delle aziende unita' locali socio sanitarie (ULSS), della Direzione aziendale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e della Direzione aziendale delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione - Normativa comportante nuove spese senza il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria - Illegittimita' costituzionale - Illegittimita' costituzionale consequenziale dell'intera legge - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - Legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17. - Costituzione, art. 81, quarto comma (artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l). (011C0214) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 6-4-2011)

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