N. 107 SENTENZA 23 marzo - 1 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di applicabilita' del regime semplificato della denuncia di inizio attivita' (DIA) agli impianti per la produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria - Contrasto con la normativa statale che prevede un decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata, per l'individuazione di soglie di capacita' di generazione maggiori di 60 kW, e delle caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA - Violazione di normativa statale di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21, art. 3, comma 1, par. i), che modifica il par. 1.2.2.1. della Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 5, e tabella A. Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di applicabilita' del regime semplificato della denuncia di inizio attivita' (DIA) agli impianti fotovoltaici non integrati per la produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria - Contrasto con la normativa statale che prevede un decreto del Ministro dello sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la conferenza unificata, per l'individuazione di soglie di capacita' di generazione maggiori di 20 kW, e delle caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA - Violazione di normativa statale di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21, art. 3, comma 1, par. iii), che modifica il par. 2.2.2. della Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, parte integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1. - Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 5, e tabella A. (011C0215) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 6-4-2011)

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