Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di
applicabilita' del regime semplificato della denuncia di inizio
attivita' (DIA) agli impianti per la produzione di energia
elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore
a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se proposti dallo
stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei suoli di
ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad una
distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria - Contrasto con
la normativa statale che prevede un decreto del Ministro dello
sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la
conferenza unificata, per l'individuazione di soglie di capacita'
di generazione maggiori di 60 kW, e delle caratteristiche dei siti
di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA
- Violazione di normativa statale di principio in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» -
Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21, art. 3,
comma 1, par. i), che modifica il par. 1.2.2.1. della Appendice A
al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, parte
integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n.
1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387, art. 12, comma 5, e tabella A.
Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili - Estensione dell'ambito di
applicabilita' del regime semplificato della denuncia di inizio
attivita' (DIA) agli impianti fotovoltaici non integrati per la
produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza
superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, se
proposti dallo stesso soggetto e/o dallo stesso proprietario dei
suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti ad
una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria - Contrasto
con la normativa statale che prevede un decreto del Ministro dello
sviluppo di concerto con quello dell'ambiente, d'intesa con la
conferenza unificata, per l'individuazione di soglie di capacita'
di generazione maggiori di 20 kW, e delle caratteristiche dei siti
di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA
- Violazione di normativa statale di principio in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» -
Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21, art. 3,
comma 1, par. iii), che modifica il par. 2.2.2. della Appendice A
al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, parte
integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n.
1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29 dicembre 2003, n.
387, art. 12, comma 5, e tabella A.
(011C0215)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 6-4-2011)
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