Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Preclusione dei benefici penitenziari e
delle misure alternative alla detenzione, in caso di condanna per
il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod.
pen.), ove il condannato non collabori con la giustizia e non sia
stato sottoposto all'osservazione scientifica della personalita',
attuata in regime di restrizione, per almeno un anno - Disciplina
applicabile anche al condannato per fatti commessi da minorenne -
Denunciata violazione dei principi della finalita' rieducativa
della pena e di protezione dei minori - Omessa compiuta descrizione
della fattispecie, con conseguente impossibilita' di verificare la
rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, commi 1 e 1-quater.
- Costituzione, artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma.
(011C0219)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 6-4-2011)
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