N. 111 ORDINANZA 23 marzo - 1 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Preclusione dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione, in caso di condanna per il delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), ove il condannato non collabori con la giustizia e non sia stato sottoposto all'osservazione scientifica della personalita', attuata in regime di restrizione, per almeno un anno - Disciplina applicabile anche al condannato per fatti commessi da minorenne - Denunciata violazione dei principi della finalita' rieducativa della pena e di protezione dei minori - Omessa compiuta descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilita' di verificare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, commi 1 e 1-quater. - Costituzione, artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma. (011C0219) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 6-4-2011)

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