N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 maggio 2011

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 maggio 2011 (della Regione Liguria). Bilancio e contabilita' pubblica - Calamita' pubbliche e protezione civile - Finanza regionale - Sistema di protezione civile - Regime finanziario delle spese relative agli eventi di maggiore gravita' che debbono essere affrontati "con mezzi e poteri straordinari" - Previsione che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione possa deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonche' elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita - Prevista attivazione del Fondo nazionale di protezione civile solo nell'ipotesi di insufficienza delle risorse regionali come sopra incrementate, ovvero per effetto della discrezionale valutazione del Governo sulla "rilevanza nazionale" - Ritenuta introduzione di un meccanismo di "federalismo fiscale alla rovescia" - Lamentata adozione della disciplina con decretazione d'urgenza, lamentata imposizione alla Regione colpita dall'evento di oneri finanziari per attivita' di competenza statale, lamentata discriminazione dei contribuenti su base territoriale, lamentata interferenza nell'organizzazione dei poteri regionali, in subordine omessa partecipazione delle Regioni alla valutazione della "rilevanza nazionale" dell'evento - Ricorso della Regione Liguria - Denunciato abuso della decretazione d'urgenza, violazione delle attribuzioni legislative e dell'autonomia finanziaria della Regione, violazione dell'autonomia statutaria regionale, violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, violazione del principio di solidarieta', violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, art. 2, comma 2-quater, che inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. - Costituzione, artt. 3, 77, comma secondo, 117, commi secondo e terzo, 118, commi primo e secondo, 119, commi primo, quarto e quinto, 121, comma secondo, e 123, primo comma; legge 24 febbraio 1992, n. 225. (011C0300) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 1-6-2011)

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