N. 42 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 maggio 2011

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 maggio 2011 (della Regione Abruzzo). Bilancio e contabilita' pubblica - Calamita' pubbliche e protezione civile - Finanza regionale - Sistema di protezione civile - Regime finanziario delle spese relative agli eventi di maggiore gravita' che debbono essere affrontati «con mezzi e poteri straordinari» - Previsione che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione possa deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonche' elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita - Prevista attivazione del Fondo nazionale di protezione civile solo nell'ipotesi di insufficienza delle risorse regionali come sopra incrementate, ovvero per effetto della discrezionale valutazione del Governo sulla «rilevanza nazionale» - Lamentata imposizione alle Regioni dell'onere di finanziare funzioni amministrative di pertinenza dello Stato o di altri enti, lamentata imposizione dell'obbligo di esercitare la potesta' tributaria regionale con vincolo di destinazione delle relative entrate, imposizione di vincoli puntuali all'utilizzo di risorse finanziarie regionali, lamentata unilateralita' del potere governativo di qualificare l'evento come di rilevanza nazionale, lamentata abdicazione dello Stato dai propri doveri a garanzia di valori imprescindibili dell'ordinamento, in subordine lamentato accesso al Fondo nazionale meramente possibile anziche' obbligatorio e automatico o almeno concertato - Ricorso della Regione Abruzzo - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria della Regione e dei principi di corrispondenza tra funzioni e risorse, di autonomia di entrata e di spesa della Regione, e del divieto di vincoli di destinazione, violazione delle attribuzioni legislative regionali nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di solidarieta' politica, economica e sociale, violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, art. 2, comma 2-quater, che inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. - Costituzione, artt. 2, 3, 117, comma terzo, 118, primo comma, e 119, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; legge 24 febbraio 1992, n. 225. (011C0326) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 8-6-2011)

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