N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2011

Ordinanza del 14 aprile 2011 emessa dalla Corte di cassazione - sezioni unite civili nei procedimenti civili riuniti promossi da Gangitano Lilla Maria contro Comune di Caltagirone. Espropriazione per pubblica utilita' - Indennita' di espropriazione delle aree fabbricabili - Riduzione entro i limiti dei valori dichiarati o denunciati dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) - Ritenuta natura di sanzione atipica per le violazioni relative alla dichiarazione - Applicazione ai casi di omessa dichiarazione o denuncia, ovvero di dichiarazione o denuncia di valori assolutamente irrisori - Mancata previsione di un limite alla riduzione, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare dell'indennita' - Lesione del diritto dell'espropriato ad un serio ristoro e del "ragionevole legame" tra indennita' e valore venale del bene - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea. - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1, "oggi" art. 37, comma 7, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. - Costituzione, artt. 42, comma terzo, e 117, primo comma, "anche in considerazione del disposto dell'art. 6 [della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848] e dell'art. 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali". (011C0420) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 13-7-2011)

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