N. 163
ORDINANZA (Atto di promovimento)
2 febbraio 2011
Ordinanza del 2 febbraio 2011 emessa dal tribunale di Milano nel
procedimento civile promosso da P. E. ed altro contro V.A..
Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto
assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di
tipo eterologo e previsione di sanzioni nei confronti delle
strutture che dovessero praticarla - Contrasto con le norme della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che
stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare
e il divieto di discriminazione, come interpretate in rapporto alla
fecondazione eterologa dalla Corte EDU nel caso S.H. e altri contro
Austria - Conseguente violazione di obblighi internazionali -
Lesione del diritto delle coppie infertili o sterili alla vita
privata e familiare e alla autodeterminazione in ordine alla
propria genitorialita' - Violazione del diritto di ogni persona a
formare una famiglia ed avere figli - Contrasto con la finalita',
perseguita dalla legge, di risolvere i problemi procreativi della
coppia - Differenziazione discriminatoria e irragionevole fra
coppie sterili, a seconda del grado di sterilita' e infertilita' -
Possibile compromissione dell'integrita' fisio-psichica delle
coppie in cui uno dei componenti non presenta gameti idonei a
procreare.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3,
limitatamente alle parole "in violazione del divieto dell'art. 4,
comma 3", e 12, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 29, 31, 32, primo e secondo comma, e 117,
primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
[come interpretati dalla sentenza 1° aprile 2010 della Corte EDU
(sez. 1^), nel caso S.H. e altri contro Austria].
(011C0425)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 13-7-2011)
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