N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2011

Ordinanza del 2 febbraio 2011 emessa dal tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da P. E. ed altro contro V.A.. Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo e previsione di sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla - Contrasto con le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che stabiliscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione, come interpretate in rapporto alla fecondazione eterologa dalla Corte EDU nel caso S.H. e altri contro Austria - Conseguente violazione di obblighi internazionali - Lesione del diritto delle coppie infertili o sterili alla vita privata e familiare e alla autodeterminazione in ordine alla propria genitorialita' - Violazione del diritto di ogni persona a formare una famiglia ed avere figli - Contrasto con la finalita', perseguita dalla legge, di risolvere i problemi procreativi della coppia - Differenziazione discriminatoria e irragionevole fra coppie sterili, a seconda del grado di sterilita' e infertilita' - Possibile compromissione dell'integrita' fisio-psichica delle coppie in cui uno dei componenti non presenta gameti idonei a procreare. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole "in violazione del divieto dell'art. 4, comma 3", e 12, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 3, 29, 31, 32, primo e secondo comma, e 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali [come interpretati dalla sentenza 1° aprile 2010 della Corte EDU (sez. 1^), nel caso S.H. e altri contro Austria]. (011C0425) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 13-7-2011)

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