N. 233 SENTENZA 19 - 22 luglio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure cautelari personali - Computo dei termini di durata nell'ipotesi di ordinanze sequenziali che dispongono misure cautelari per fatti diversi - Applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura - Mancata previsione, secondo l'interpretazione giurisprudenziale qualificabile come diritto vivente - Ingiustificata disparita' di trattamento tra imputati - Possibile elusione dei limiti massimi di durata della custodia cautelare prefigurati dal legislatore - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore censura. - Cod. proc. pen., art. 297, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 13, quinto comma (art. 27, secondo comma). (011C0503) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 27-7-2011)

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