N. 226
ORDINANZA (Atto di promovimento)
18 maggio 2010
Ordinanza del 18 maggio 2010 emessa dal Giudice di pace di Roma nel
procedimento civile promosso da Castucci Renato contro Axa
Assicurazioni s.p.a. e Samich s.r.l..
Responsabilita' civile - Risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo
di assicurazione - Proponibilita' dell'azione giudiziaria -
Condizioni - Onere per il danneggiato di inoltrare previamente
all'impresa assicuratrice la richiesta risarcitoria stragiudiziale
osservando "le modalita' ed i contenuti previsti dall'art. 148" del
codice delle assicurazioni private - Conseguente improponibilita'
dell'azione in caso di richiesta priva degli elementi finalizzati
alla formulazione della "congrua e motivata offerta" da parte
dell'assicuratore - Ininfluenza in senso contrario delle trattative
intercorse tra le parti, concluse con la corresponsione di somma
ritenuta "non congrua" dal danneggiato e trattenuta a titolo di
acconto - Eccesso di delega sotto piu' profili - Esorbitanza dalla
delega per il "riassetto" normativo in materia di assicurazioni,
contrasto con i principi posti dal legislatore delegante e dalle
direttive comunitarie, inosservanza dell'obbligo di acquisizione
del parere del Consiglio di Stato - Violazione dei principi
sull'equo processo e sulla effettivita' della tutela
giurisdizionale sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) e dalla
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Inosservanza
di vincoli internazionali e comunitari.
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 145 [comma 1].
- Costituzione, artt. 76, in relazione agli artt. 1 e 4 della legge
29 luglio 2003, n. 229 ed alla direttiva 2005/14/CE dell'11 maggio
2005, e 117, primo comma, in relazione agli artt. 6, n. 1, e 13
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 [e resa
esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848], nonche' all'art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e resa obbligatoria con il
Trattato di Lisbona, reso esecutivo dalla legge 2 agosto 2008, n.
130.
Responsabilita' civile - Risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo
di assicurazione - Proponibilita' dell'azione giudiziaria -
Condizioni - Onere per il danneggiato di inoltrare previamente
all'impresa assicuratrice la richiesta risarcitoria stragiudiziale
osservando "le modalita' ed i contenuti previsti dall'art. 148" del
codice delle assicurazioni private - Conseguente improponibilita'
dell'azione in caso di richiesta priva degli elementi finalizzati
alla formulazione della "congrua e motivata offerta" da parte
dell'assicuratore - Ininfluenza in senso contrario delle trattative
intercorse tra le parti, concluse con la corresponsione di somma
ritenuta "non congrua" dal danneggiato e trattenuta a titolo di
acconto - Violazione del diritto di azione, del diritto di difesa,
dei principi del giusto processo e della tutela giurisdizionale
effettiva - Effetti negativi-distorsivi sull'applicazione delle
ordinarie regole processuali (segnatamente in tema di soccombenza e
spese processuali) - Ingiustificata deroga al regime processuale
generale, a sfavore dei soggetti danneggiati e dei meno abbienti -
Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza -
Lesione del diritto alla salute e del diritto al risarcimento
integrale del danno subito - Ingiustificata disparita' di
trattamento tra soggetti danneggiati in rapporto ai diversi regimi
di proponibilita' delle azioni risarcitorie cui sono legittimati -
Ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetto danneggiato
ed impresa di assicurazione legittimata passivamente.
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, commi primo e secondo, 24, commi primo e
secondo, 32, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, in
relazione agli artt. 1, 3 e 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e resa
obbligatoria con il Trattato di Lisbona, reso esecutivo dalla legge
2 agosto 2008, n. 130.
(011C0615)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 2-11-2011)
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