N. 252
ORDINANZA (Atto di promovimento)
30 luglio 2011
Ordinanza del 30 luglio 2011 emessa dal Tribunale di Nicosia nel
procedimento civile promosso da Buttafuoco Antonietta contro Banco di
Sicilia.
Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate in conto
corrente - Prevista esclusione della restituzione di importi gia'
versati alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011 -
Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata
disparita' di trattamento fra correntisti bancari (a seconda che
abbiano effettuato versamenti indebiti prima o dopo l'entrata in
vigore della legge n. 10 del 2011) nonche' tra rapporti regolati in
conto corrente bancario e in conto corrente ordinario -
Ingiustificata adozione di norma interpretativa - Retroattiva
incidenza sul diritto alla effettivita' della tutela
giurisdizionale nonche' sull'integrita' delle attribuzioni del
potere giurisdizionale - Violazione del divieto al legislatore di
interferire con norme retroattive su controversie pendenti, salvo
che per motivi imperativi di interesse generale, sancito dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) come
interpretata dalla Corte di Strasburgo - Conseguente inosservanza
di obblighi internazionali.
- Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, art. 2, comma
61.
- Costituzione, artt. 3, 24, 102 e 117, primo comma, in relazione
all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
(011C0715)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 7-12-2011)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.