N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio 2011

Ordinanza del 30 luglio 2011 emessa dal Tribunale di Nicosia nel procedimento civile promosso da Buttafuoco Antonietta contro Banco di Sicilia. Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Prevista esclusione della restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011 - Violazione del principio di ragionevolezza - Ingiustificata disparita' di trattamento fra correntisti bancari (a seconda che abbiano effettuato versamenti indebiti prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 10 del 2011) nonche' tra rapporti regolati in conto corrente bancario e in conto corrente ordinario - Ingiustificata adozione di norma interpretativa - Retroattiva incidenza sul diritto alla effettivita' della tutela giurisdizionale nonche' sull'integrita' delle attribuzioni del potere giurisdizionale - Violazione del divieto al legislatore di interferire con norme retroattive su controversie pendenti, salvo che per motivi imperativi di interesse generale, sancito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) come interpretata dalla Corte di Strasburgo - Conseguente inosservanza di obblighi internazionali. - Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, art. 2, comma 61. - Costituzione, artt. 3, 24, 102 e 117, primo comma, in relazione all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. (011C0715) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 7-12-2011)

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