Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell'art. 196
cod. strada, al giudice di pace - Salvezza del diritto
all'impugnazione anche dopo l'avvenuto pagamento in misura ridotta
della sanzione pecuniaria, laddove lo stesso sia necessitato dalla
scadenza del termine legislativamente previsto e dalla
contemporanea presenza del termine per proporre opposizione -
Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di
uguaglianza e del diritto di azione - Indeterminatezza ed
ambiguita' del petitum - Scarsa comprensibilita', indeterminatezza
e contraddittorieta' della motivazione sulla non manifesta
infondatezza - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 1,
introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003,
n. 151 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214).
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(011C0804)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.53 del 21-12-2011)
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