Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Norme
della Regione Lombardia - Economie risultanti dalla riduzione
dell'organico complessivo della dirigenza - Possibilita' di
destinare le corrispondenti risorse alle valorizzazioni delle
posizioni organizzative in aggiunta alle risorse annualmente
stanziate ai sensi del vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie
locali - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita' della
questione per omessa argomentazione in ordine alla doglianza mossa
- Reiezione.
- Legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, art. 3,
comma 2, terzo periodo, che sostituisce l'art. 25, comma 6, della
legge della Regione Lombardia 7 luglio 2008, n. 20.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, artt. 40 e seguenti.
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Norme
della Regione Lombardia - Economie risultanti dalla riduzione
dell'organico complessivo della dirigenza - Possibilita' di
destinare le corrispondenti risorse alle valorizzazioni delle
posizioni organizzative in aggiunta alle risorse annualmente
stanziate ai sensi del vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie
locali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale
in materia di ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale in
parte qua.
- Legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, art. 3,
comma 2, terzo periodo, che sostituisce l'art. 25, comma 6, della
legge della Regione Lombardia 7 luglio 2008, n. 20.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, artt. 40 e seguenti.
Energia - Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Grandi
derivazioni ad uso idroelettrico - Determinazione, ad opera della
Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti
organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento
dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le
procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999,
dei suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della norma - Ricorso del Governo - Eccepita
inammissibilita' della questione per erronea identificazione della
norma impugnata - Reiezione.
- Legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, art. 14,
nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione
Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, l'art. 53-bis, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 16 marzo
1999, n. 79, art. 12, comma 2.
Energia - Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Grandi
derivazioni ad uso idroelettrico - Determinazione, ad opera della
Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti
organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento
dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le
procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999,
dei suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della norma - Ricorso del Governo - Eccepita
inammissibilita' della questione per il carattere generico delle
censure mosse - Reiezione.
- Legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, art. 14,
nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione
Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, l'art. 53-bis, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 16 marzo
1999, n. 79, art. 12, comma 2.
Energia - Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Grandi
derivazioni ad uso idroelettrico - Determinazione, ad opera della
Regione, in assenza e nelle more dell'individuazione dei requisiti
organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento
dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le
procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999,
dei suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della norma - Violazione della competenza
legislativa esclusiva statale in materia di tutela della
concorrenza - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, art. 14,
nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione
Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, l'art. 53-bis, comma 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); d.lgs. 16 marzo
1999, n. 79, art. 12, comma 2.
Energia - Acque e acquedotti - Demanio e patrimonio dello Stato e
delle Regioni - Norme della Regione Lombardia - Grandi derivazioni
ad uso idroelettrico - Previsione che gli impianti afferenti
l'utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi
derivazioni idroelettriche siano direttamente conferiti a societa'
pubbliche patrimoniali di scopo - Previsione che la Regione, anche
per il tramite di tali societa', affidi l'esercizio industriale di
detti impianti mediante procedure di evidenza pubblica, ovvero
direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata -
Previsione che le concessioni idroelettriche ricadenti nei
territori delle province montane siano affidate direttamente a
societa' a partecipazione mista pubblica e privata - Previsione che
la concessione per l'uso delle acque pubbliche sia rilasciata, di
diritto, in favore dei soggetti affidatari degli impianti -
Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in
materia di tutela della concorrenza - Illegittimita' costituzionale
in parte qua - Assorbimento di ogni altro profilo di censura.
- Legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19, art. 14,
nella parte in cui ha introdotto nella legge della Regione
Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, l'art. 53-bis, commi 7, 8, 9 e
10.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 16 marzo
1999, n. 79, art. 12; [Costituzione, art. 117, commi primo,
secondo, lett. s), e terzo].
(011C0818)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.54 del 28-12-2011)
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