N. 123
ORDINANZA (Atto di promovimento)
8 febbraio 2012
Ordinanza dell'8 febbraio 2012 emessa dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile promosso da Cambrini Alfredo contro INPS.
Previdenza - Previsione, con norma autoqualificata d'interpretazione
autentica, dell'applicabilita' ai giudizi pendenti in primo grado
della disposizione che stabilisce il termine prescrizionale di
cinque anni, anziche' di dieci anni per il pagamento dei ratei
arretrati, ancorche' non liquidati, dei trattamenti pensionistici,
nonche' delle relative differenze dovute a seguito di
riliquidazione - Violazione del principio di uguaglianza sotto il
profilo dell'irragionevolezza e della disparita' di trattamento di
situazioni analoghe, a seconda del grado di giudizio della
controversia relativa al pagamento dei predetti ratei.
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 38, comma 4.
- Costituzione, art. 3.
(012C0230)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 27-6-2012)
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