N. 142
ORDINANZA (Atto di promovimento)
10 aprile 2012
Ordinanza del 10 aprile 2012 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale per l' Abruzzo - Sez. di Pescara - sul ricorso proposto da
Di Florio Giampiero ed altri contro Ministero della giustizia,
Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica -
Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Personale
di cui alla legge n. 27 del 1981 (magistrati e categorie
equiparate) - Dipendenti delle amministrazioni pubbliche -
Trattamento economico - Prevista riduzione, per i trattamenti
economici superiori a 90.000 euro lordi e a 150.000,
rispettivamente del 5 per cento e del 10 per cento dei predetti
importi - Lesione del principio della retribuzione proporzionata ed
adeguata - Irrazionalita' - Ingiustificato deteriore trattamento
dei lavoratori dipendenti pubblici rispetto a quelli privati ed
autonomi - Violazione del principio di retribuzione proporzionata
ed adeguata - Violazione dei principi di solidarieta' sociale,
politica ed economica - Lesione del principio di buon andamento
della pubblica amministrazione - Violazione dei principi di
generalita' e progressivita' della tassazione e di capacita'
contributiva, attesa la sostanziale natura tributaria della
prestazione patrimoniale imposta - Violazione del principio di
indipendenza ed autonomia della magistratura.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 2; decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge
14 settembre 2011, n. 148, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108.
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica -
Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Personale
di cui alla legge n. 27 del 1981 (magistrati e categorie
equiparate) - Previsione che non siano erogati ne' recuperabili gli
acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio
2010-2012; che per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per
l'anno 2014 sia pari alla misura gia' prevista per l'anno 2010 ed
il conguaglio per l'anno 2015 venga determinato con riferimento
agli anni 2009, 2010 e 2014 - Previsione, altresi', per detto
personale, che l'indennita' speciale, di cui all'art. 3 della legge
n. 27 del 1981, spettante per gli anni 2011, 2012 e 2013 sia
ridotta del 15 per cento 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e
del 32 per cento per l'anno 2013 - Lesione del principio della
retribuzione proporzionata ed adeguata - Irrazionalita' -
Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori dipendenti
pubblici rispetto a quelli privati ed autonomi - Violazione del
principio di retribuzione proporzionata ed adeguata - Violazione
dei principi di solidarieta' sociale, politica ed economica -
Lesione del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione - Violazione dei principi di generalita' e
progressivita' della tassazione e di capacita' contributiva, attesa
la sostanziale natura tributaria della prestazione patrimoniale
imposta - Violazione del principio di indipendenza ed autonomia
della magistratura.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 22.
- Costituzione, artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108.
(012C0266)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.33 del 22-8-2012)
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