Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza privata - Lavoro prestato all'estero - Regime dei
contributi versati all'estero e trasferiti in Italia - Disposizione
di interpretazione autentica che determina la retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri
moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e
dividendo il risultato per l'aliquota contributiva in vigore nel
periodo cui i contributi si riferiscono - Sopravvenuta sentenza
della Corte EDU che condanna l'Italia, in relazione all'art. 1,
comma 777, della legge n. 296 del 2006, per interferenza del
legislatore nell'amministrazione della giustizia (sent. Maggio e
altri c. Italia) - Asserito contrasto della disposizione censurata
con la convenzione EDU come interpretata dalla pronuncia medesima -
Insussistenza - Applicazione del principio del margine di
apprezzamento nazionale e del bilanciamento con altri interessi
costituzionalmente protetti - Esistenza del preminente interesse
generale al mantenimento di un sistema previdenziale sostenibile e
bilanciato, che giustifica il ricorso alla legislazione retroattiva
- Non fondatezza della questione.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777.
- Costituzione, art. 117, primo comma; convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 6, paragrafo 1.
(T-120264)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 5-12-2012)
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