N. 264 SENTENZA 19 - 28 novembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza privata - Lavoro prestato all'estero - Regime dei contributi versati all'estero e trasferiti in Italia - Disposizione di interpretazione autentica che determina la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono - Sopravvenuta sentenza della Corte EDU che condanna l'Italia, in relazione all'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006, per interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia (sent. Maggio e altri c. Italia) - Asserito contrasto della disposizione censurata con la convenzione EDU come interpretata dalla pronuncia medesima - Insussistenza - Applicazione del principio del margine di apprezzamento nazionale e del bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti - Esistenza del preminente interesse generale al mantenimento di un sistema previdenziale sostenibile e bilanciato, che giustifica il ricorso alla legislazione retroattiva - Non fondatezza della questione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 777. - Costituzione, art. 117, primo comma; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 6, paragrafo 1. (T-120264) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 5-12-2012)

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