N. 17
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
8 febbraio 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 febbraio 2013 (della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Rafforzamento della
partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria delle Regioni - Previsione che ogni sei mesi le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai
consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture
finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre
precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri -
Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata
difformita' dalle norme di attuazione a cui e' riservata la
disciplina e i controlli della Corte dei conti sulla Regione
ricorrente - Violazione della specialita' e dell'autonomia
finanziaria regionale nella misura in cui l'adeguamento alla norma
impugnata sia ritenuto obbligatorio o direttamente applicabile.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, comma
2.
- Costituzione, art. 116; Statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia, art. 65; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 33.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Rafforzamento della
partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria delle Regioni - Norme sul controllo dei bilanci
preventivi e dei rendiconti delle Regioni e degli enti che
compongono il servizio sanitario nazionale - Previsione che, in
caso di accertamento di squilibri economico finanziari, di mancata
copertura di spese, di violazione di norme a garanzia della
gestione finanziaria o di inosservanza del patto di stabilita'
interno, le amministrazioni hanno l'obbligo di adottare i
provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare
gli equilibri di bilancio - Preclusione, in caso di inadempimento,
dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata
accertata la mancata copertura - Ricorso della Regione
Friuli-Venezia Giulia - Denunciata difformita' dalle norme di
attuazione in materia ad esse riservata - Violazione della
specialita' e dell'autonomia finanziaria regionale nella misura in
cui l'adeguamento alle norme impugnate sia ritenuto obbligatorio o
direttamente applicabile - Denunciato carattere coercitivo e non
collaborativo del controllo implicante obblighi di regolarizzazione
e sanzioni specifiche - Violazione delle competenze della Corte
costituzionale e della stessa Corte dei conti in sede di giudizio
di parificazione - Interferenza della legge statale sulla
disciplina della struttura del rendiconto della Regione di
competenza regionale - Denunciata possibilita' che il controllo
della Corte dei conti comporti la paralisi dei programmi di spesa,
incidendo sul regime di efficacia delle leggi regionali di settore
- Lamentata mancata previsione di strumenti di tutela
giurisdizionale - Violazione dell'autonomia legislativa e
finanziaria regionale.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, commi
3, 4 e 7.
- Costituzione, artt. 24, 113, 116, 117, 127 e 134; Statuto della
Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, e 65; d.P.R. 25
novembre 1975, n. 902, artt. 33 e 36.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Rafforzamento della
partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria delle Regioni - Previsione che il rendiconto generale
della Regione e' parificato dalla sezione regionale di controllo
della Corte dei conti - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
- Denunciata difformita' dalle norme di attuazione in materia ad
esse riservata -Violazione della specialita' e dell'autonomia
finanziaria regionale nella misura in cui l'adeguamento alla norma
impugnata sia ritenuto obbligatorio o direttamente applicabile.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, comma
5.
- Costituzione, art. 116; Statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia, art. 65; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 33, terzo
comma.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Rafforzamento della
partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria delle Regioni - Previsione che il Presidente della
Regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarita'
della gestione del sistema dei controlli interni, adottato sulla
base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie
della Corte dei conti - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
- Denunciata illegittimita' della norma impugnata, qualora
l'adeguamento ad esse sia ritenuto obbligatorio e direttamente
applicabile, a fronte della introduzione di un controllo della
Corte dei conti sull'efficacia e adeguatezza del sistema dei
controlli interni - Violazione dell'autonomia organizzativa
regionale - Difformita' dalle norme di attuazione.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, comma
6.
- Costituzione, artt. 116 e 117, comma quarto; Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1; d.P.R. 25 novembre 1975, n.
902, art. 33, primo comma.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Rafforzamento della
partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria delle Regioni - Disciplina del controllo della Corte
dei conti sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari
- Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata
illegittimita' delle norme impugnate, qualora l'adeguamento ad esse
sia ritenuto obbligatorio e direttamente applicabile - Violazione
dell'autonomia del Consiglio regionale, in particolare
dell'autonomia contabile e regolamentare - Lamentata attribuzione
di un potere sostanzialmente normativo alla Conferenza
Stato-Regioni e al Presidente del Consiglio dei ministri -
Violazione dell'autonomia organizzativa regionale - Mancata
previsione di tutela giurisdizionale.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, commi
9, 10, 11 e 12.
- Costituzione, artt. 24, 113 e 117, comma sesto; Statuto della
Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 12, 16, 18 e 21.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Rafforzamento della
partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria delle Regioni - Previsione che le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome adeguano il proprio ordinamento
entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto - Ricorso
della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata istituzione di una
forma di controllo repressivo non previsto dallo Statuto ne' dalle
norme di attuazione - Introduzione di un controllo di regolarita'
finanziaria diverso da quello di gestione in senso stretto previsto
dalle norme di attuazione - Limitazione dell'autonomia
costituzionale della ricorrente - In subordine, mancata previsione
che l'adeguamento avvenga con le modalita' prescritte dallo Statuto
speciale e dalle norme di attuazione.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, comma
16.
- Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, Titolo IV e art.
65, comma quinto; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Modifiche all'art. 1 del
decreto legislativo n. 149 del 2011 - Relazione di fine legislatura
regionale - Previsione che la relazione di fine legislatura sia
redatta dal servizio bilancio e finanze della Regione e dall'organo
di vertice dell'amministrazione regionale - Previsione di sanzione
pecuniaria a carico di determinati organi regionali in caso di
mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione
della relazione di fine legislatura - Ricorso della Regione
Friuli-Venezia Giulia - Denunciata illegittimita' delle nuove norme
qualora ritenute direttamente applicabili - Violazione
dell'autonomia organizzativa regionale - Denunciata assenza di una
procedura di accertamento del verificarsi dei presupposti della
sanzione e di verifica giurisdizionale di tale accertamento.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1-bis,
comma 1, lett. a) e lett. e).
- Costituzione, artt. 24, 97, 113 e 117, commi terzo e quarto;
Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, e 12, e
Titolo IV.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Modifiche all'art. 5 del
decreto legislativo n. 149 del 2011 - Applicabilita' anche nei
confronti delle Regioni a statuto speciale delle verifiche
ministeriali sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile - Ricorso della Regione Friuli-Venezia
Giulia - Denunciata contraddittorieta' della norma impugnata dato
il richiamo nella stessa all'art. 14, comma 1, lettera d), della
legge n. 196 del 2009, secondo cui tali verifiche non si svolgono
in relazione alle Regioni e alle Province autonome - Lamentata
introduzione di un ulteriore controllo da parte del Governo sulla
regolarita' della gestione amministrativo-contabile, lesivo
dell'autonomia costituzionale delle Regioni e delle Province
autonome - Interferenza con il sistema autonomo delle regole
contabili della Regione ricorrente.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1-bis,
comma 4.
- Costituzione, art. 117, comma quarto; Statuto della Regione
Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1; legge 5 maggio 2009, n. 42,
art. 18.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Riduzione dei costi della
politica nelle Regioni - Previsione che, ai fini del coordinamento
della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica,
a decorrere dal 2013, una quota pari all'80 per cento dei
trasferimenti erariali a favore delle Regioni, diversi da quelli
destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al
trasporto pubblico locale, e' erogata a condizione che la Regione
abbia adottato una serie di provvedimenti (art. 2, comma 1) -
Previsione che, ferme restando le disposte riduzioni, in caso di
mancato adeguamento, i trasferimenti erariali a favore della
Regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente
alla meta' delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al
trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio
regionale e ai membri della giunta regionale (art. 2, comma 2) -
Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
provvedono ad adeguare i propri ordinamenti alle prescrizioni
dell'art. 2, comma 1, compatibilmente con i propri statuti di
autonomia e con le relative norme di attuazione - Ricorso eventuale
della Regione Friuli-Venezia Giulia, proposto qualora le norme
impugnate stabilissero la riduzione dei trasferimenti erariali
anche nei confronti della Regione ricorrente - Denunciata mancata
previsione che anche alle prescrizioni dell'art. 2, comma 2, la
Regione e' tenuta ad adeguarsi solo compatibilmente con lo Statuto
e con le norme di attuazione - Lamentata mancata previsione che ad
essa non si applicano le riduzioni dei trasferimenti erariali -
Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Irragionevolezza
delle misure sanzionatorie previste.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 2, commi
1, 2 e 4.
- Costituzione, artt. 3 e 116; Statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia, artt. 12, 19, 48, 49, 54, 63, comma quinto, e 65; legge 13
dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi 152 e ss; legge 5 maggio 2009,
n. 42, art. 18.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Modifiche di disposizioni
della legge n. 267 del 2000 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia
Giulia - Denunciata incidenza sulla materia dell'ordinamento degli
enti locali attribuita dallo Statuto e dalle norme di attuazione
alla competenza legislativa primaria della Regione - Lamentata
istituzione di un concreto potere amministrativo di controllo sugli
enti locali nel settore finanziario e contabile.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 3, comma
1, lett. e).
- Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 65; decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 3, 4, 6 e 9.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Sviluppo degli strumenti di
controllo della gestione finalizzati all'applicazione della
revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte
dei conti - Previsione che la sezione delle autonomie della Corte
dei conti definisce, sentite le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, le metodologie necessarie per lo svolgimento
dei controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette
alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali
- Previsione che le sezioni regionali effettuano i controlli in
base alle metodologie suddette anche tenendo conto degli esiti
dell'attivita' ispettiva e che in presenza di criticita' della
gestione assegnano alle amministrazioni interessate un termine per
l'adozione delle necessarie misure correttive - Ricorso della
Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'eventualita' che le norme
impugnate attribuiscano ai Servizi ispettivi di Finanza pubblica
della Ragioneria generale dello Stato e alle sezioni regionali
della Corte dei conti, in relazione agli enti locali della Regione,
poteri di controllo al di la' di quanto consentito dallo Statuto e
dalle norme di attuazione, trattandosi di controlli non
collaborativi ma implicanti un potere statale di supremazia sugli
enti locali - Lamentata introduzione di un ulteriore controllo al
di fuori di quanto previsto dallo Statuto e dalle norme di
attuazione, controllo svolto da organi ministeriali e non da un
organo imparziale quale la Corte dei conti - Violazione della
potesta' legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti
locali e di finanza locale - Violazione della potesta' legislativa
primaria della Regione in materia di organizzazione interna, che
comprende la potesta' di regolare il bilancio regionale e le
verifiche contabili - Irragionevolezza per contraddittorieta' -
Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Violazione del
principio dell'accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e
Regioni speciali.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 6, commi
1, 2 e 3.
- Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 63, comma quinto;
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, artt. 3, 4, 6 e 9; d.P.R.
25 novembre 1975, n. 902, art. 33, primo comma; legge 5 maggio
2009, n. 42, art. 27; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, commi
154 e 155.
Finanza pubblica - Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali - Previsione che le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano
attuano le disposizioni del decreto nelle forme stabilite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di
attuazione - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia -
Denunciata mancata previsione nella clausola di salvaguardia del
riferimento ai limiti stabiliti dalle norme statutarie e da quelle
di attuazione - Violazione delle disposizioni costituzionali e
statutarie a presidio dell'autonomia della Regione ricorrente.
- Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 11-bis.
- Costituzione, art. 116; Statuto della Regione Friuli-Venezia
Giulia, artt. 4, n. 1 e n. 1-bis, 12, 13, 41, Titolo IV, e art. 65.
(13C00070)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 6-3-2013)
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