N. 33 SENTENZA 27 febbraio - 6 marzo 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza pubblica - Raggiungimento del limite massimo di eta' per il collocamento a riposo, senza aver compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione - Dirigenza sanitaria delle Aziende Sanitarie Locali - Disciplina vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge n. 183 del 2010 - Prevista facolta' di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo, e cioe' fino al sessantasettesimo anno di eta' - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto al restante personale delle Aziende Sanitarie Locali, al quale e' consentito rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento dell'anzianita' minima, e comunque non oltre il settantesimo anno di eta' - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura. - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-nonies, comma 1, e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16, comma 1, primo periodo, in combinato disposto, nel testo vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183. - Costituzione, art. 38, secondo comma (art. 3, primo comma). (T-130033) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 13-3-2013)

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