Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza pubblica - Raggiungimento del limite massimo di eta' per
il collocamento a riposo, senza aver compiuto il numero degli anni
richiesti per ottenere il minimo della pensione - Dirigenza
sanitaria delle Aziende Sanitarie Locali - Disciplina vigente fino
all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge n. 183 del 2010 -
Prevista facolta' di permanere in servizio per un periodo massimo
di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo,
e cioe' fino al sessantasettesimo anno di eta' - Ingiustificata
disparita' di trattamento rispetto al restante personale delle
Aziende Sanitarie Locali, al quale e' consentito rimanere, su
richiesta, in servizio fino al conseguimento dell'anzianita'
minima, e comunque non oltre il settantesimo anno di eta' -
Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento
dell'ulteriore profilo di censura.
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 15-nonies, comma
1, e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16, comma
1, primo periodo, in combinato disposto, nel testo vigente fino
all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n.
183.
- Costituzione, art. 38, secondo comma (art. 3, primo comma).
(T-130033)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 13-3-2013)
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