N. 40
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
7 marzo 2013
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 marzo 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Imposte e tasse - Norme della Regione Puglia - Previsione che, a
decorere dal 1° gennaio 2013, l'addizionale regionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e' determinata e' per
scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili,
le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale IRPEF di
base: a) per i redditi sino a euro 15 mila: 0,1 per cento; b) per i
redditi oltre euro 15 mila e sino a euro 28 mila: 0,2 per cento; c)
per i redditi oltre euro 28 mila e sino a euro 55 mila: 0,5 per
cento; d) per i redditi oltre euro 55 mila e sino a euro 75 mila:
0,5 per cento; e) per i redditi oltre euro 75 mila: 0,5 per cento -
Previsione che la maggiorazione dell'aliquota di base pari a 0,1
per cento permane sul primo scaglione di reddito; che la
maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale a 0,2 per
cento permane sul secondo scaglione di reddito; che la
maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,5 per
cento permane sui successivi scaglioni - Ricorso del Governo -
Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione -
Violazione del principio di progressivita' del sistema tributario -
Lesione del principio di coordinamento finanziario spettante al
legislatore statale.
- Legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 53, 97 e 117, comma terzo; decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, art. 6, come modificato dall'art.
1, comma 555, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(13C00115)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 17-4-2013)
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