Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Intervento in giudizio - Intervento spiegato dal Gruppo Romano
Giornalisti Pensionati - Soggetto che non e' parte nel giudizio a
quo e che non e' titolare di un interesse qualificato -
Inammissibilita'.
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15
luglio 2011, n. 111), art. 18, comma 22-bis, come modificato
dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
-
Previdenza - Interventi di solidarieta' - Trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, di
importo complessivamente superiore a 90.000 euro lordi annui -
Assoggettamento, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31
dicembre 2014, ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento
della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,
nonche' pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e
al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro - Natura
tributaria della misura perequativa - Violazione del principio
della universalita' della imposizione - Violazione del principio di
ragionevolezza - Violazione del canone di eguaglianza per
discriminazione ai danni dei soli pensionati - Illegittimita'
costituzionale.
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15
luglio 2011, n. 111), art. 18, comma 22-bis, come modificato
dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(T-130116)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 12-6-2013)
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