N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 settembre 2013

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 6 settembre 2013 (della Regione Piemonte). Corte dei conti - Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte - Applicazione, a fini ricognitivi, del nuovo e piu' penetrante regime di controllo, sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Piemonte relativi all'esercizio 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Piemonte contro lo Stato - Denunciata violazione del principio di autonomia degli enti locali - Denunciata lesione del principio della necessita' del fondamento legislativo per l'attivita' amministrativa - Denunciata violazione dell'autonomia regionale - Denunciata violazione del principio di insindacabilita' dei singoli consiglieri regionali e, di conseguenza, dei Gruppi consiliari e del principio statutario che attribuisce al Consiglio regionale il controllo e l'approvazione del rendiconto - Denunciata elusione della norma costituzionale che ha abrogato tutti i controlli amministrativi sulle Regioni previsti dal primo comma dell'art. 125 della Costituzione - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, di effettuare un controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Piemonte relativi all'esercizio 2012 e di annullare gli atti impugnati. - Deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie locali 5 luglio 2013, n. 15; Deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo 10 luglio 2013, n. 263. - Costituzione, artt. 5, 97, 114, 122 e 123; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9, comma 2. (013C0333) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 16-10-2013)

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