N. 10
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
6 settembre 2013
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 6
settembre 2013 (della Regione Piemonte).
Corte dei conti - Corte dei conti, sezione regionale di controllo per
la Regione Piemonte - Applicazione, a fini ricognitivi, del nuovo e
piu' penetrante regime di controllo, sui rendiconti dei Gruppi
consiliari della Regione Piemonte relativi all'esercizio 2012 -
Ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione
Piemonte contro lo Stato - Denunciata violazione del principio di
autonomia degli enti locali - Denunciata lesione del principio
della necessita' del fondamento legislativo per l'attivita'
amministrativa - Denunciata violazione dell'autonomia regionale -
Denunciata violazione del principio di insindacabilita' dei singoli
consiglieri regionali e, di conseguenza, dei Gruppi consiliari e
del principio statutario che attribuisce al Consiglio regionale il
controllo e l'approvazione del rendiconto - Denunciata elusione
della norma costituzionale che ha abrogato tutti i controlli
amministrativi sulle Regioni previsti dal primo comma dell'art. 125
della Costituzione - Richiesta alla Corte di dichiarare la non
spettanza allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, di
effettuare un controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari della
Regione Piemonte relativi all'esercizio 2012 e di annullare gli
atti impugnati.
- Deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie locali
5 luglio 2013, n. 15; Deliberazione della Corte dei conti, Sezione
Regionale di controllo 10 luglio 2013, n. 263.
- Costituzione, artt. 5, 97, 114, 122 e 123; legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, art. 9, comma 2.
(013C0333)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 16-10-2013)
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