N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 31 ottobre 2013

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 31 ottobre 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Segreto di Stato - Procedimento penale avente ad oggetto il fatto-reato del sequestro di Abu Omar - Sentenza della Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio, con la quale e' stata affermata la penale responsabilita' degli imputati, pur in pendenza del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato depositato in data 11 febbraio 2013 e non ravvisando la sussistenza di una causa di sospensione del processo in corso - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte d'appello di Milano - Denunciata lesione delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale autorita' preposta all'opposizione, alla tutela e alla conferma del segreto di Stato - Violazione del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato - Richiesta alla Corte di dichiarare che: a) "non spetta alla Corte di appello di Milano affermare la penale responsabilita' degli imputati del fatto-reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alla vicenda del sequestro di Abu Omar, concernerebbe solo i rapporti tra Servizio italiano e CIA, nonche' gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione, e che sarebbe tutt'ora utilizzabile la documentazione legittimamente acquisita dall'autorita' giudiziaria, nel corso del procedimento avente ad oggetto il sequestro in questione, sulla quale era stato successivamente opposto il segreto di Stato, nonche' tutti gli elementi di prova ritenuti coperti dal segreto di Stato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 106 del 2009"; b) "non spetta alla Corte d'appello di Milano emettere la sentenza impugnata in questa sede sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli allora indagati nel corso delle indagini preliminari Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - di cui era stata disposta la restituzione al P.G. da parte della stessa Corte di Appello con ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010- senza che si sia dato corso all'interpello del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso dell'udienza del 4 febbraio 2013, essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato"; c) "non spetta alla Corte d'appello di Milano emettere la sentenza impugnata in questa sede, senza aver sospeso il processo penale in questione fino alla definizione del giudizio sul conflitto di attribuzione" - Richiesta di annullamento, "previa sospensione dell'efficacia della sentenza n. 985 del 2013 della Corte d'appello di Milano e conseguente sospensione del processo penale attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione, la predetta sentenza della Corte ambrosiana". - - Sentenza della Corte di appello di Milano, sezione quarta penale, n. 985 del 12 febbraio 2013. - - Costituzione, artt. 1, 5, 52, 94 e 95, in riferimento agli artt. 1, comma 1, lettere b) e c), 39, 40 (sostitutivo dell'art. 202 cod. proc. pen.) e 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124. (13C00375) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 6-11-2013)

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