N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 giugno 2015

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 giugno 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Tasse automobilistiche - Introduzione per i veicoli ultraventennali con determinate caratteristiche di una "tassa di possesso forfettaria" in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al d.P.R. n. 39 del 1953 - Previsione che la Giunta regionale provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalita' di individuazione degli autoveicoli e motoveicoli soggetti al nuovo regime, nonche' le procedure per il conseguimento delle agevolazioni in questione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale in materia di tasse automobilistiche - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario - Esorbitanza dal potere delle Regioni di stabilire e applicare tributi propri a fronte della natura di tributo proprio derivato dello Stato della tassa automobilistica - Violazione del principio della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Richiamo alla sentenza n. 288 del 2012 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Umbria 30 marzo 2015, n. 8, art. 8, che modifica il comma 7 e introduce i commi 7-quater e 7-quinquies all'art. 1 della legge della Regione Umbria 26 dicembre 2007, n. 36. - Costituzione, artt. 23, 117, comma secondo, lett. e), e 119, comma secondo. (15C00230) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 29-7-2015)

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