N. 222 ORDINANZA 27 settembre - 25 ottobre 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Risoluzione del concordato preventivo - Potere del Tribunale di dichiarare d'ufficio il fallimento dell'imprenditore. - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), artt. 137 e 186, nei testi sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 9, comma 10, e 17, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80). - (T-170222) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 2-11-2017)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.