DR. THEISS NATURWAREN GMBH

(GU Parte Seconda n.141 del 30-11-2017)

 
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in  commercio
di una specialita' medicinale per uso umano.  Modifica  apportata  ai
                      sensi del D.Lgs. 274/2007 
 

  Titolare AIC: Dr. Theiss Naturwaren GmbH - Michelinstraße 10, 66424
- Homburg-Saar - Germany 
  Procedura Europea: AT/H/0603/001/IB/002/G 
  Codice Pratica: C1B/2017/2300 
  Specialita' Medicinale: ARNITHEI 
  Confezioni e numero AIC: "ARNITHEI - Gel  -  1  tubo  da  50  g  in
alluminio - AIC n. 044947012" - "ARNITHEI - Gel - 1 tubo da 100 g  in
alluminio - AIC n. 044947024". 
  Modifiche apportate ai sensi del  Regolamento  (CE)  n.1234/2008  e
s.m.: 
  1 variazione di tipo IB - A.2.b: Modifiche nella denominazione  (di
fantasia)  del  medicinale,  per  prodotti  autorizzati  secondo   la
procedura nazionale, da ARNIMED a ARNITHEI. 
  In applicazione della determina AIFA del 25 agosto  2011,  relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n.219,  e'  autorizzata  la  modifica  richiesta  con
impatto sugli stampati (paragrafi 1, 4.2, 4.6, 5.1 e 10 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto  e  corrispondenti  paragrafi  del
Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle  confezioni
sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla  Azienda
titolare dell'AIC. 
  Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione  in  commercio  deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data  di  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  della  variazione,  al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura. 
  Sia i lotti gia' prodotti alla data di  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  della  variazione  che  i  lotti
prodotti entro  sei  mesi  dalla  stessa  data  di  pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  della  variazione,  non
recanti  le  modifiche  autorizzate,  possono  essere  mantenuti   in
commercio fino alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in
etichetta. 
  In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo  e  le  etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e   limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. 
  Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi  dell'uso  complementare
di lingue estere, deve  darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e
tenere a disposizione la  traduzione  giurata  dei  testi  in  lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. 
  In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art.  82  del
suddetto decreto legislativo. 

                           Un procuratore 
                     dott.ssa Elisabetta Rossini 

 
TX17ADD12060
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.