TRIBUNALE DI MODENA
Sezione Lavoro

(GU Parte Seconda n.83 del 15-7-2017)

 
                 Estratto ricorso ex art. 414 C.P.C. 
 

  Con decreto del 29 maggio  2017  il  Presidente  del  Tribunale  di
Modena  ha  autorizzato   la   sig.ra   Valentino   Luisa   -   c.f.:
VLNLSU68S70F839T, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria  Ciceraro  -
c.f.: CCRMRA63R45G902G - ed elettivamente domiciliata in Portici alla
via Diaz n. 154, a notificare per  pubblici  proclami,  ex  art.  150
c.p.c., ai potenziali contro-interessati da individuarsi in  tutti  i
docenti  della  scuola  primaria  -  posto  comune,  coinvolti  nella
mobilita'  straordinaria  2016/2017  ed  assegnati,   con   punteggio
inferiore a quello della  ricorrente,  negli  ambiti  territoriali  e
delle Province piu' vicini alla  residenza  della  ricorrente  e  che
sarebbero superati dalla ricorrente stessa in caso  di  accoglimento,
il ricorso ex art. 414  c.p.c.  depositato  presso  il  Tribunale  di
Modena - Sezione Lavoro - recante n. R.G. 1594/2016 -  G.L.  dott.ssa
Valeria Vaccari  con  prossima  udienza  fissata  per  il  giorno  20
settembre 2017 ore 11,00 presentato nei confronti del MIUR ed  avente
ad oggetto l'impugnativa delle mobilita' del  personale  docente  per
l'anno scolastico 2016/2017 ed in particolare il trasferimento  della
ricorrente nella provincia di Modena anziche' in una  provincia  piu'
vicina a quella di residenza tenuto conto delle preferenze espresse e
del  punteggio  goduto.  A  sostegno  del  ricorso  si  deduceva   la
violazione della normativa di cui al  C.C.N.L.  sulla  mobilita'  del
personale docente dell'8 aprile 2016 e della  ordinanza  ministeriale
n. 241/2016 che sanciva che i trasferimenti, all'interno  della  fase
di riferimento, dovevano avvenire per maggior  punteggio  mentre  nel
caso di specie erano state  trasferite  in  province  piu'  vicine  a
quella  di  residenza  della  ricorrente  e  scelte  dalla  stessa  a
preferenza della provincia di Modena docenti con punteggio  inferiore
a   quello   goduto   dalla   ricorrente   nonche'   la   illegittima
disapplicazione della legge  n.  104/1992  e  quindi  concludeva  per
l'accertamento e la dichiarazione del diritto della  ricorrente  alla
corretta applicazione della procedura di mobilita' e conseguentemente
per l'accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente ad
avere riconosciuta la precedenza ex legge n.  104/92  per  essere  il
proprio  genitore  convivente,  sig.ra   Rocco   Andreana,   soggetto
«Portatore di handicap in situazione di gravita'» con condanna  della
Amministrazione  convenuta  ad  assegnare  alla  ricorrente  la  sede
scolastica definitiva in un  ambito  territoriale  piu'  vicino  alla
propria abitazione sulla base del nuovo punteggio spettantele secondo
l'ordine di preferenza indicato nella domanda  di  mobilita'  nonche'
per l'accertamento e la dichiarazione in ogni  caso  sulla  base  del
punteggio  assegnato  a  seguito  di  valutazione  della  domanda  di
mobilita' del diritto della  ricorrente  ad  ottenere  l'assegnazione
definitiva della sede  scolastica  in  un  ambito  territoriale  piu'
vicino  alla  propria  abitazione  secondo  l'ordine  di   preferenza
indicato nella domanda di mobilita' con conseguente condannare  della
Amministrazione  convenuta  ad  assegnare  alla  ricorrente  la  sede
scolastica definitiva in un  ambito  territoriale  piu'  vicino  alla
propria abitazione secondo  l'ordine  di  preferenza  indicato  nella
domanda di mobilita' nonche' per l'accertamento  e  la  dichiarazione
del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento di  tutti  i
danni patiti e patiendi  a  seguito  della  illegittima  assegnazione
nella sede scolastica di cui al provvedimento del 27 luglio 2016 - 23
agosto 2016 e conseguente condanna della  Amministrazione  convenuta,
con vittoria di spese e compensi  di  giudizio  con  attribuzione  al
procuratore antistatario. 

                         avv. Maria Ciceraro 

 
TU17ABA7556
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