Il prefetto della provincia di Torino, Vista la lettera n. 864802 del 16 settembre 2004 con la quale il Direttore della locale Banca d'Italia comunica che a causa di uno sciopero del personale non hanno potuto funzionare nella giornata del 10 settembre u.sc., gli sportelli della Banca Popolare di Vicenza sede di Torino e pertanto chiede l'emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, il mancato regolare funzionamento degli Uffici bancari sopraindicati nel giorno precisato e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata degli eventi stessi resta accertata nel predetto giorno. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31 comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Torino, 21 settembre 2004 Il prefetto: Catalani. C-25691 (Gratuito).