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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami Il Presidente del Tribunale di Gorizia, dott. Sansone, con decreto dd.09.03.2017 e con il parere favorevole del P.M., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami della sentenza n.19/2017 del Tribunale di Gorizia che cosi' ha statuito: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GORIZIA Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Antonio Sette ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 128/2016 promossa da: PELLOS FOSCA (C.F. PLLFSC55B54D014F), con il patrocinio dell'avv. BARBARA BRANCALE - ATTRICE contro EREDI DI FRANZONI EMILIO (C.F. ), EREDI DI TOMADONI GIUSEPPE (C.F. ), TENUTA DI ANGORIS S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00051120319), Avente ad oggetto: Usucapione 1. Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo dei pubblici proclami agli eredi di Franzoni Emilio fu Giuseppe e Tomadoni Giuseppe fu Pietro, collettivamente e impersonalmente, nonche' alla Tenuta di Angoris S.r.l., societa' agricola, in persona del legale rapp.te p.t., con plico racc. R.R. in data 20.01.2016, la sig.ra Pellos convenne gli anzidetti innanzi al Tribunale di Gorizia al fine di sentir pronunciare sentenza di accertamento dell'intervenuta usucapione del bene immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Cormons, Foglio 27, particella n.1564/2, edificio, centiare 01. A tal proposito l'attrice riferi' di aver posseduto, unendo al suo anche il possesso del precedente dante causa ex art. 1146 c.c. in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto da oltre 20 anni comportandosi nei confronti di chiunque come la sola e vera proprietaria, le realita' immobiliari di cui trattasi. 2. Con ordinanza resa all'udienza del 15/6/2016, il GOT procedente, accertata la regolarita' della notificazione, dichiarava la contumacia delle parti convenute; nella stessa sede il G.I. ammise le prove testimoniali richieste. 3.1. La prova testimoniale assunta consente di ritenere provato l'acquisto del diritto di proprieta' sul terreno per cui e' causa in ragione di un possesso ultraventennale in modo pacifico, pubblico, ininterrotto ed esclusivo senza che tale possesso sia stato mai contestato da alcuno ed infatti la sig.ra Pellos ha sempre vissuto nell'immobile di proprieta' dei suoi genitori ed ora di sua proprieta' e per la quota di 1/3 gravato dal diritto di usufrutto materno. 3.2. Ulteriore conforto al fondamento dell'azione deriva dalla mancata partecipazione al giudizio dei convenuti e comunque dall'inerzia di fronte alla pretesa giudiziale che unitamente costituiscono sintomi evidenti di completo disinteresse alla causa, atteggiamento compatibile piu' con un sostanziale riconoscimento delle pretese fatte valere dall'attore piuttosto che con una loro contestazione. 4. Nessuna pronuncia deve esserci in materia di spese di lite, atteso l'esito del presente giudizio e la mancata positiva opposizione alle ragioni formulate nella domanda. P.Q.M. Il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, in persona del G.O.T Antonio Sette, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 128/2016) 1) Accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprieta' in capo a Pellos Fosca della particella n.1564/2, Catasto terreni del Comune di Cormons, Foglio 27, edificio, centiare 01, autorizzando la stessa a chiedere l'intavolazione della realita' immobiliare a proprio nome e conseguenti volture; 2) Nulla per le spese. Sentenza esecutiva per legge. Gorizia, 19/1/2017 Il G.O.T. Antonio Sette TX17ABA2614