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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Vista la nota n. 1427041/17 in data 1° dicembre 2017, con la quale il funzionario della Divisione vigilanza della Banca d'Italia comunica che a causa dello sciopero del personale proclamato dalle organizzazioni sindacali per la giornata del 21 novembre u.s., le dipendenze della Banca Carige, di seguito elencate, non hanno potuto funzionare regolarmente nel giorno suddetto: Chioggia - viale Mediterraneo, 234; Chioggia - Rione Duomo, 966; Cavarzere - via Martiri, 1; Dolo - via Matteotti, 11; Jesolo - piazza I Maggio, 11; Jesolo - via Danimarca, 16; Mira - via Nazionale, 187; Noale - largo San Giorgio, 22; Portogruaro - borgo San Giovanni, 2/C; San Dona' di Piave - via Cesare Battisti, 54/56; Stra - piazza G. Marconi, 44; Venezia - calle Goldoni, 4481; Venezia - campiello Riccardo Selvatico, 5659; Venezia - via Cappuccina, 11; Venezia - via Forte Marghera, 75; Venezia - via Bissuola, 81; Considerato che con la medesima nota il funzionario della Divisione di vigilanza della Banca d'Italia ha chiesto l'emanazione del decreto per la proroga dei termini legali e convenzionali; Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: Il mancato regolare funzionamento delle summenzionate agenzie di credito, e' riconosciuto come dovuto ad evento eccezionale per il giorno suddetto. Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, del citato decreto legislativo 1/1948 e 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000 n. 340, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso nei locali dei suindicati istituti di credito. Venezia, 6 dicembre 2017 Il prefetto Boffi TU18ABP345 (Gratuito)