2017 POPOLARE BARI RMBS S.R.L.

Societa' a responsabilita' limitata con socio unico


Costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99

Sede legale: via V. Alfieri 1 - 31015 Conegliano (TV) - Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04881030268
Codice Fiscale: 04881030268

(GU Parte Seconda n.83 del 15-7-2017)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130  del  30  aprile
1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58  del  D.
Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993  (il  "Testo  Unico  Bancario"),
unitamente alla informativa ai sensi  dell'articolo  13  del  D.  Lgs
196/2003  (il   "Codice   della   Privacy")   e   del   provvedimento
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personale  del  18
                            gennaio 2007 
 

  2017 Popolare Bari RMBS S.r.l. (la "Societa'") comunica che in data
11 luglio 2017 ha  concluso  con  Banca  Popolare  di  Bari  S.c.p.a.
("BPB") un contratto di cessione di crediti  pecuniari  individuabili
in  blocco  ai  sensi  e  per   gli   effetti   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del  Testo  Unico  Bancario  (il
"Contratto di Cessione BPB"). 
  In virtu' del Contratto di Cessione BPB, la Societa' ha  acquistato
pro soluto da BPB, con effetti economici dalle ore 00:01 del 7 luglio
2017 (la "Data di Godimento"), tutti i crediti per capitale  residuo,
nonche' gli interessi maturati a tale data (compresi  gli  interessi,
diversi dagli interessi di mora, maturati ma  non  ancora  scaduti  a
tale data) e gli interessi che matureranno a partire  da  tale  data,
tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti  a  titolo
di  estinzione  anticipata  dei  mutui,  accessori,   spese,   danni,
indennizzi e  ogni  altra  somma  eventualmente  dovuta  in  base  ai
relativi contratti di mutuo stipulati da BPB (i "Contratti  di  Mutuo
BPB"), ivi inclusi i  crediti  nascenti  dalle  polizze  assicurative
stipulate in relazione ai Contratti di Mutuo  BPB,  individuabili  in
blocco ai sensi delle  citate  disposizioni,  qualificabili  come  in
bonis (complessivamente i  "Crediti  BPB")  in  base  alla  normativa
emanata dalla Banca d'Italia e selezionati tra quelli che  alla  data
del 31 marzo 2017 (incluso)  (la  "Data  di  Valutazione")  e/o  alla
diversa data specificata nel relativo criterio, soddisfino i seguenti
criteri di selezione (i "Criteri BPB"): 
  1) mutui i cui debitori ceduti appartengano a  una  delle  seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici),  n.
614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); 
  2) mutui denominati in Euro; 
  3) mutui derivanti da Contratti di Mutuo BPB (i) stipulati  con  il
relativo debitore da BPB  ovvero  da  altre  entita'  successivamente
acquisite da BPB e (ii) regolati dalla legge italiana; 
  4) mutui garantiti da ipoteca su beni immobili ad uso  residenziale
e ubicati nel territorio italiano; 
  5) mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 
  6) mutui in relazione ai quali non  sussistano  piu'  di  due  rate
scadute e non pagate alla Data di Valutazione; 
  7) mutui che al 31 maggio 2017 non presentino alcuna rata scaduta e
non pagata; 
  8) mutui che siano stati  interamente  erogati,  per  i  quali  non
sussista alcun obbligo di, ne' sia  possibile,  effettuare  ulteriori
erogazioni (per chiarezza, pertanto, non  sono  ceduti  i  mutui  che
prevedano  alla  Data  di  Valutazione  l'ulteriore  erogazione   del
relativo importo  mutuato  in  piu'  soluzioni  in  base  allo  stato
avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui  costruzione  o
ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); 
  9) mutui con scadenza compresa tra il 31 luglio 2017 (incluso) e il
29 febbraio 2048 (incluso); 
  10)  mutui  in  relazione  ai  quali  almeno  una  rata  (anche  di
preammortamento ovvero a titolo  di  interessi  ovvero  a  titolo  di
capitale e interessi) sia stata pagata alla Data di Valutazione; 
  11) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico  in  favore
di BPB (intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di primo grado  legale,
ovvero (b) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo  grado  legale
rispetto  alla  quale  sono  state   integralmente   soddisfatte   le
obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente) e per
il quale il rapporto tra l'importo erogato e  il  valore  di  perizia
degli immobili ipotecati non superi, al momento  dell'erogazione,  il
100% (compreso); 
  12) mutui erogati tra il 28 aprile 1998 (incluso)  e  il  30  marzo
2017 (incluso); 
  13) mutui i cui debitori ceduti siano  classificati  da  BPB,  alla
Data di Valutazione, come in bonis in  base  alla  normativa  emanata
dalla Banca d'Italia; 
  14) mutui il cui debito residuo in  linea  capitale  sia  uguale  o
inferiore ad Euro 2.110.913,00; 
  15) mutui derivanti da Contratti di Mutuo BPB che se alla  Data  di
Valutazione e' applicabile un tasso  variabile,  ivi  incluso  quello
avente un tasso minimo (floor) ovvero una soglia limite  (cap),  (con
esclusione quindi dei soli  mutui  che  pagano  un  tasso  fisso  per
l'intera durata del mutuo), sono esclusivamente  indicizzati  (a)  al
tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12  mesi,  o  (b)  al
tasso applicato dalla Banca Centrale Europea; 
  16) mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti  con  rate
mensili, trimestrali, semestrali o annuali; 
  17) mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un
profilo di ammortamento: 
  (i)  alla  "francese"  (intendendosi  per   tale   il   metodo   di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e'  suddivisa  in  una
quota capitale  che  cresce  nel  tempo  destinata  a  rimborsare  il
prestito ed in una quota di interesse variabile); o 
  (ii) "bullet" (per tale intendendosi il metodo di ammortamento  per
cui  la  quota  capitale  viene  pagata  interamente  e  in  un'unica
soluzione alla scadenza); 
  18) sono esclusi: 
  (i) mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o impiegati
di BPB; 
  (ii) mutui erogati da Banca Tercas S.p.A. o da Banca Caripe S.p.A.,
che,  con  decorrenza  dal  18  luglio  2016,  sono  state  fuse  per
incorporazione in BPB; 
  (iii) mutui derivanti da contratti che beneficiano di  agevolazioni
o contributi finanziari, in conto capitale e/o  interessi,  di  alcun
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un  soggetto  terzo
in favore del relativo  debitore  ceduto  (cd.  "Mutui  agevolati"  e
"Mutui convenzionati"),  fatta  eccezione  per  l'intervento  statale
previsto dall'articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n.  185,
come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  (iv) mutui ai quali  e'  associato  un  conto  corrente  accessorio
derivante  dal  decreto  legge  93/2008  (c.d.   decreto   Tremonti),
convertito con modificazioni con legge 126/2008; 
  (v) mutui erogati ai sensi di  convenzioni  stipulate  da  BPB  con
fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla Legge  7
marzo 1996, n. 108 ovvero garantiti da fondi per la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura di cui alla Legge 7 marzo 1996, n. 108; 
  (vi)  mutui  che  alla  Data  di  Valutazione   beneficiano   della
sospensione degli obblighi di pagamento (in tutto o in  parte)  delle
rate contrattualmente previste; e 
  (vii) mutui derivanti da contratti  di  mutuo  identificati  con  i
numeri identificativi della posizione debitoria (come  riportati  nei
relativi Contratti di Mutuo BPB), composti dalla giustapposizione tra
il numero della filiale di erogazione e il  numero  del  rapporto  di
mutuo indicati nella lista  pubblicata  sulla  seguente  pagina  web:
http://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor-relation
s/informative.html e depositata dalla  Societa'  presso  il  registro
delle imprese di Treviso-Belluno.. 
  La Societa' comunica  altresi'  che  in  data  11  luglio  2017  ha
concluso con Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. ("CRO" e, insieme a
BPB, le  "Banche  Cedenti"  e,  ciascuna,  una  "Banca  Cedente")  un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai
sensi e  per  gli  effetti  della  Legge  sulla  Cartolarizzazione  e
dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di  Cessione
CRO" e, insieme  al  Contratto  di  Cessione  BPB,  i  "Contratti  di
Cessione"). 
  In virtu' del Contratto di Cessione CRO, la Societa' ha  acquistato
pro soluto da CRO, con effetti economici  dalla  Data  di  Godimento,
tutti i crediti per capitale residuo, nonche' gli interessi  maturati
a tale data (compresi gli interessi, diversi dagli interessi di mora,
maturati ma non ancora scaduti a  tale  data)  e  gli  interessi  che
matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per  commissioni,
penali ed altri pagamenti  a  titolo  di  estinzione  anticipata  dei
mutui,  accessori,  spese,  danni,  indennizzi  e  ogni  altra  somma
eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo stipulati
da CRO (i "Contratti di Mutuo CRO" e, insieme ai Contratti  di  Mutuo
BPB, i "Contratti di Mutuo"), ivi inclusi i  crediti  nascenti  dalle
polizze assicurative stipulate in relazione  ai  Contratti  di  Mutuo
CRO, individuabili in blocco  ai  sensi  delle  citate  disposizioni,
qualificabili come in bonis (complessivamente,  i  "Crediti  CRO"  e,
insieme ai Crediti BPB, i "Crediti") in base alla  normativa  emanata
dalla Banca d'Italia e  selezionati  tra  quelli  che  alla  Data  di
Valutazione e/o alla diversa data specificata nel relativo  criterio,
soddisfino i seguenti criteri di selezione (i "Criteri CRO"): 
  1) mutui i cui debitori ceduti appartengano a  una  delle  seguenti
categorie di Settore Attivita' Economica (SAE), secondo i criteri  di
classificazione definiti dalla Banca d'Italia con  circolare  n.  140
dell'11 febbraio 1991, come successivamente  modificata  e  integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori
e gruppi di attivita' economica): n. 600 (Famiglie Consumatrici),  n.
614 (Artigiani), n. 615 (Altre famiglie produttrici); 
  2) mutui denominati in Euro; 
  3) mutui derivanti da Contratti di Mutuo CRO (i) stipulati  con  il
relativo debitore da CRO e (ii) regolati dalla legge italiana; 
  4) mutui garantiti da ipoteca su beni immobili ad uso  residenziale
e ubicati nel territorio italiano; 
  5) mutui erogati a soggetti residenti in Italia; 
  6) mutui in relazione ai quali non  sussistano  piu'  di  due  rate
scadute e non pagate alla Data di Valutazione; 
  7) mutui che al 31 maggio 2017 non presentino alcuna rata scaduta e
non pagata; 
  8) mutui che siano stati  interamente  erogati,  per  i  quali  non
sussista alcun obbligo di, ne' sia  possibile,  effettuare  ulteriori
erogazioni (per chiarezza, pertanto, non  sono  ceduti  i  mutui  che
prevedano  alla  Data  di  Valutazione  l'ulteriore  erogazione   del
relativo importo  mutuato  in  piu'  soluzioni  in  base  allo  stato
avanzamento lavori ("SAL") del bene immobile alla cui  costruzione  o
ristrutturazione e' finalizzato il relativo mutuo); 
  9) mutui con scadenza compresa tra il 31 luglio 2017 (incluso) e il
29 febbraio 2048 (incluso); 
  10)  mutui  in  relazione  ai  quali  almeno  una  rata  (anche  di
preammortamento ovvero a titolo  di  interessi  ovvero  a  titolo  di
capitale e interessi) sia stata pagata alla Data di Valutazione; 
  11) mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico  in  favore
di CRO (intendendosi per tale: (a) un'ipoteca di primo grado  legale,
ovvero (b) un'ipoteca di  grado  successivo  al  primo  grado  legale
rispetto  alla  quale  sono  state   integralmente   soddisfatte   le
obbligazioni garantite dalla/e ipoteca/che di grado precedente) e per
il quale il rapporto tra l'importo erogato e  il  valore  di  perizia
degli immobili ipotecati non superi, al momento  dell'erogazione,  il
100% (compreso); 
  12) mutui erogati tra il 28 aprile 1998 (incluso)  e  il  30  marzo
2017 (incluso); 
  13) mutui i cui debitori ceduti siano  classificati  da  CRO,  alla
Data di Valutazione, come in bonis in  base  alla  normativa  emanata
dalla Banca d'Italia; 
  14) mutui il cui debito residuo in  linea  capitale  sia  uguale  o
inferiore ad Euro 2.110.913,00; 
  15) mutui derivanti da Contratti di Mutuo CRO che se alla  Data  di
Valutazione e' applicabile un tasso  variabile,  ivi  incluso  quello
avente un tasso minimo (floor) ovvero una soglia limite  (cap),  (con
esclusione quindi dei soli  mutui  che  pagano  un  tasso  fisso  per
l'intera durata del mutuo), sono esclusivamente  indicizzati  (a)  al
tasso Euribor a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi, o a 12  mesi,  o  (b)  al
tasso applicato dalla Banca Centrale Europea; 
  16) mutui il cui piano di ammortamento preveda pagamenti  con  rate
mensili, trimestrali, semestrali o annuali; 
  17) mutui che prevedano il rimborso della quota capitale secondo un
profilo di ammortamento: 
  (i)  alla  "francese"  (intendendosi  per   tale   il   metodo   di
ammortamento progressivo per cui ciascuna rata e'  suddivisa  in  una
quota capitale  che  cresce  nel  tempo  destinata  a  rimborsare  il
prestito ed in una quota di interesse variabile); o 
  (ii) "bullet" (per tale intendendosi il metodo di ammortamento  per
cui  la  quota  capitale  viene  pagata  interamente  e  in  un'unica
soluzione alla scadenza); 
  18) sono esclusi: 
  (i) mutui concessi a soggetti che sono amministratori e/o impiegati
di CRO; 
  (ii) mutui derivanti da contratti che beneficiano di agevolazioni o
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun tipo
ai sensi di legge o convenzione, concessi da  un  soggetto  terzo  in
favore del relativo debitore ceduto (cd. "Mutui agevolati"  e  "Mutui
convenzionati"), fatta eccezione per  l'intervento  statale  previsto
dall'articolo 2 del decreto legge 29  novembre  2008,  n.  185,  come
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  (iii) mutui ai quali e'  associato  un  conto  corrente  accessorio
derivante  dal  decreto  legge  93/2008  (c.d.   decreto   Tremonti),
convertito con modificazioni con legge 126/2008; 
  (iv) mutui erogati ai sensi di convenzioni  stipulate  da  CRO  con
fondi per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui alla Legge  7
marzo 1996, n. 108 ovvero garantiti da fondi per la  prevenzione  del
fenomeno dell'usura di cui alla Legge 7 marzo 1996, n. 108; 
  (v)  mutui  che  alla  Data  di   Valutazione   beneficiano   della
sospensione degli obblighi di pagamento (in tutto o in  parte)  delle
rate contrattualmente previste; e 
  (vi) mutui derivanti da  contratti  di  mutuo  identificati  con  i
numeri identificativi della posizione debitoria (come  riportati  nei
relativi Contratti di Mutuo CRO), composti dalla giustapposizione tra
il numero della filiale di erogazione e il  numero  del  rapporto  di
mutuo indicati nella lista  pubblicata  sulla  seguente  pagina  web:
http://www.popolarebari.it/content/bpb/it/il-gruppo/investor-relation
s/informative.html e depositata dalla  Societa'  presso  il  registro
delle imprese di Treviso-Belluno. 
  Come previsto dal combinato disposto del comma 3  dell'articolo  58
del  Testo  Unico  Bancario  e  dall'articolo  4  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione,  unitamente  ai  Crediti   sono   stati   altresi'
trasferiti alla Societa'  ai  sensi  dell'articolo  1263  del  codice
civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi  diritti,  azioni,
eccezioni o facolta' relativi agli stessi,  tra  i  quali  i  diritti
derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione
ai  Crediti  -  ma  a  esclusione  degli  oneri  relativi  ai   premi
assicurativi) e tutte  le  garanzie  specifiche  e  i  privilegi  che
assistono e garantiscono i Crediti  o  altrimenti  ad  essi  inerenti
(restando escluse, e non rientrando nell'oggetto della  cessione,  le
garanzie  che  siano  state  rilasciate  per  un  ammontare   massimo
predeterminato a  garanzia  del  corretto  adempimento  di  tutte  le
obbligazioni, presenti e future, a carico  del  debitore  ceduto  nei
confronti della relativa Banca Cedente (come  ad  esempio,  a  titolo
meramente esemplificativo,  le  c.d.  fideiussioni  omnibus)),  senza
bisogno  di  alcuna  ulteriore   formalita'   o   annotazione   salvo
l'iscrizione nel registro delle imprese prevista dall'articolo 58 del
Testo Unico Bancario. Restano  esclusi  dalla  cessione  gli  importi
relativi alla contribuzione per fondi rischi. 
  La Societa' ha conferito incarico a ciascuna Banca Cedente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinche' in suo nome e  per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti ceduti dalla relativa
Banca Cedente e delle garanzie e dei privilegi  che  li  assistono  e
garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti  dalle  Banche  Cedenti,  i
loro garanti, successori o aventi causa, sono  legittimati  a  pagare
alla relativa  Banca  Cedente  ogni  somma  dovuta  in  relazione  ai
relativi Crediti, nelle forme gia' previste dai relativi Contratti di
Mutuo o dalle relative polizze assicurative  o  in  forza  di  legge,
nonche' in conformita'  alle  eventuali  ulteriori  informazioni  che
potranno essere loro di volta  in  volta  comunicate.  Dell'eventuale
cessazione  di  tali   incarichi   verra'   data   notizia   mediante
comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a (i) Banca
Popolare di Bari S.c.p.a., Corso Cavour, 19, 70122  Bari  (BA)  ed  a
(ii) Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., Piazza  della  Repubblica,
21, 05018 Orvieto (TR). 
  Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 
  La  cessione  dei  crediti  da  parte  delle  Banche  Cedenti  alla
Societa', ai sensi e per  gli  effetti  dei  Contratti  di  Cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo  in
relazione a tali crediti, ha comportato il  necessario  trasferimento
alla Societa' dei dati personali relativi ai debitori  ceduti  ed  ai
rispettivi garanti (i "Dati Personali")  contenuti  in  documenti  ed
evidenze  informatiche  connesse  ai  crediti  ceduti.  Tra  i   Dati
Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali  i  dati
relativi, ad es., allo stato di salute,  alle  opinioni  politiche  e
sindacali, alle  convinzioni  religiose  (art.  4  del  Codice  della
Privacy). 
  La Societa' e' dunque tenuta  a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi garanti, ai loro successori e aventi  causa  l'informativa
di cui all'art. 13 del  Codice  della  Privacy  e  del  provvedimento
dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati  Personali  del  18
gennaio 2007. 
  La Societa' trattera' i Dati Personali cosi' acquisiti nel rispetto
del Codice della Privacy. In particolare,  la  Societa'  trattera'  i
Dati Personali per finalita' strettamente connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es.  effettuazione  di
servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi  su  base
aggregata dei crediti oggetto della cessione)  nonche'  all'emissione
di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione  e  analisi
dei crediti ceduti. La Societa', inoltre, trattera' i Dati  Personali
nell'ambito delle  attivita'  legate  al  perseguimento  dell'oggetto
sociale  e  per  finalita'  strettamente  legate  all'adempimento   a
obblighi di legge,  regolamenti  e  normativa  comunitaria  ovvero  a
disposizioni impartite da  organi  di  vigilanza  e  controllo  e  da
Autorita' a cio' legittimate dalla legge. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e
in modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  Dati
Personali. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  a  societa',  associazioni  o
studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza
in materia legale alle Banche Cedenti e  alla  Societa',  a  societa'
controllate e societa' collegate a  queste,  nonche'  a  societa'  di
recupero crediti. Pertanto le persone  fisiche  appartenenti  a  tali
associazioni,  societa'  e  studi  professionali  potranno  venire  a
conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di   incaricati   del
trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro.
I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati  Personali  tratteranno
questi in qualita' di «titolari autonomi» ai sensi del  Codice  della
Privacy. 
  Per le medesime finalita' di cui sopra, i Dati  Personali  potranno
essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in  Paesi
appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati  personali  non
saranno oggetto di diffusione. 
  L'elenco completo dei soggetti ai quali i  Dati  Personali  possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e'  messo  a
disposizione presso ciascuna Banca Cedente. 
  Titolare del trattamento dei Dati Personali e' 2017  Popolare  Bari
RMBS S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri  1,  31015  Conegliano
(TV), Italia. 
  Responsabile del trattamento dei Dati Personali relativi ai Crediti
BPB e' Banca Popolare di Bari S.c.p.a., Corso Cavour, 19, 70122  Bari
(BA). Responsabile del trattamento dei  Dati  Personali  relativi  ai
Crediti CRO e' Cassa di Risparmio di  Orvieto  S.p.A.,  Piazza  della
Repubblica, 21, 05018 Orvieto (TR). 
  L'art. 7 del Codice della Privacy attribuisce a ciascun interessato
specifici diritti tra cui  il  diritto  di  chiedere  e  ottenere  la
conferma  dell'esistenza  o  meno  dei  propri  dati  personali,   di
conoscere l'origine degli stessi, le finalita'  e  le  modalita'  del
trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche',  qualora  vi
abbia interesse, l'integrazione dei  dati  personali  medesimi.  Tali
diritti possono essere esercitati rivolgendosi  al  responsabile  del
trattamento dei  Dati  Personali  ossia  a  Banca  Popolare  di  Bari
S.c.p.a. o Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., a seconda dei  casi.
Le richieste e le comunicazioni andranno indirizzate, quanto  a  BPB,
in Corso Cavour, 19,  70122  Bari  (BA),  all'attenzione  del  Dottor
Valerio Valentini - Responsabile del trattamento dei dati  personali,
e, quanto a CRO, in Piazza della Repubblica, 21, 05018 Orvieto  (TR),
all'attenzione  della  Sig.ra  Claudia  Mandini  -  Responsabile  del
trattamento dei dati personali. 
  Conegliano (TV), 11 luglio 2017 

2017  Popolare  Bari  RMBS   S.r.l.   -   Societa'   unipersonale   -
                       L'amministratore unico 
                      Maria Francesca Dalpasso 

 
TX17AAB7686
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.