PREFETTURA DI PISA

(GU Parte Seconda n.20 del 17-2-2018)

Protocollo: 745/2018
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Pisa, 
  Visto l'art. 2 del  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1
riguardante  la  proroga   dei   termini   legali   o   convenzionali
nell'ipotesi  di  chiusura  delle  aziende  di  credito   o   singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Vista la nota prot. n. 1521641/17 del  29  dicembre  2017,  con  la
quale la Banca d'Italia, filiale di Livorno, ha chiesto  l'emanazione
del  provvedimento  prefettizio  di  proroga  dei  termini  legali  e
convezionali, ai sensi del  citato  disposto  normativo  del  decreto
legislativo n. 1/1948, relativamente alla  filiale  della  Banca  del
Monte di Lucca S.p.a. che avente sede in provincia di Pisa,  in  data
21 novembre 2017 non e' stata in grado di funzionare  regolarmente  a
causa di uno sciopero; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1 e' riconosciuto il mancato funzionamento, il giorno 21  novembre
2017, della filiale della Banca del Monte di Lucca S.p.a. di  seguito
indicata: Agenzia di Pisa, via Battelli - zona Pratale. 
 
    Pisa, 9 gennaio 2018 

                p. Il prefetto - Il capo di Gabinetto 
                         dott.ssa Castellani 

 
TU18ABP1458 (Gratuito)
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