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Errata corrige
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Il prefetto della provincia di Torino, Vista la lettera n. 864782 del 16 settembre 2004 con la quale il Direttore della locale Banca d'Italia comunica che a causa di uno sciopero del personale non hanno potuto funzionare nella giornata del 10 settembre u.sc., gli sportelli della Banca di Roma Torino 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 24, Beinasco Strada Torino n. 36, Cirie', via S.Giovanni n. 4, Chieri piazza Dante n. 10, Collegno corso Francia n.141, Ivrea piazza Nazionale 19/20, Nichelino via XXV Aprile n. 83 bis, Pinerolo corso Torino n. 90, Settimo T.se via Regio Parco n. 9, Volpiano via Brandizzo n. 22, Carmagnola piazza Martiri n. 62, Rivoli corso Susa n. 22, e pertanto chiede l'emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno; Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Visto l'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948; Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, il mancato regolare funzionamento degli Uffici bancari sopraindicati nel giorno precisato e' riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata degli eventi stessi resta accertata nel predetto giorno. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31 comma 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Torino, 21 settembre 2004 Il prefetto: Catalani. C-25685 (Gratuito).