Avviso di rettifica
Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Ricorso art. 702 bis C.P.C. Ricorso ex art. 702-bis del codice di procedura civile, per Barcherini Anna Rosa (codice fiscale BRCNRS50L46G432Q), Barcherini Augusta (codice fiscale BRCGST45M51G432P), e Barcherini Aldo (codice fiscale BRCLDA62B03G432J), quali eredi di Barbaccia Paolina (c.f. BRBPLN27B54G432U) elettivamente domiciliati in Amelia (TR), via Bardonecchia n. 27, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sinatra (c.f. SNTGPP74M23L117K - P.E.C.: giuseppe.sinatra@ordineavvocatiterni.it) che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Beatrice Bernardini (c.f. BRNBRC81E56L117W - P.E.C.: beatrice.bernardini@ordineavvocatiterni.it). In fatto Gli attori sono titolari, ciascuno per la quota di 4/18 e complessivamente per 12/18, del diritto di proprieta' relativo all'immobile sito in Penna in Teverina (TR), via Borgo Garibaldi n. 23, distinto al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 5, part. 255, sub. 2 (doc. 1), loro pervenuto per successione della di loro madre Barbaccia Paolina (doc. 2). Con atto a rogito notaio Angelo Alcini di Amelia (doc. 3) dell'11 dicembre 1965 i signori Paoluzzi Roberto, in proprio ed in nome, conto ed interesse di Paoluzzi Federico, Paoluzzi Ferruccio, Paoluzzi Lino e Paoluzzi Anna, Pantaleoni Ada, Paoluzzi Ugo e Sabina, hanno venduto alla sig.ra Barbaccia «i diritti di comproprieta' corrispondenti a 4/6 (quattro sesti) dell'intero» in relazione all'immobile sopra citato, allora costituito da un «fabbricato di vecchia costruzione... di piani 2 e vani 4». Conseguentemente, Barbaccia Paolina si e' insediata nell'immobile, risiedendovi assieme a Paoluzzi Lina. Nell'anno 1972, «contratto per la cessione di diritti immobiliari in cambio di assistenza in favore di Paoluzzi Lina» del 16 dicembre 1972 (doc. 4), la medesima Paoluzzi Lina nonche' Paoluzzi Ugo, Paoluzzi Roberto, Paoluzzi Federico, Paoluzzi Lino, Paoluzzi Anna, Pantaleoni Ada, Paoluzzi Emilio, Paoluzzi Alessandro (o Sandro), Paoluzzi Giovanna e Traditi Pellegra (o Pellegrina), hanno ceduto «in favore della sig.ra Barbaccia Paolina... tutti i loro diritti di proprieta' o di usufrutto, corrispondenti» ai residui 2/6 non ancora spettanti alla dante causa degli attori. Tale cessione venne effettuata senza il pagamento di alcuna somma di denaro, atteso che, quale corrispettivo, contestualmente alla firma di detto contratto Barbaccia Paolina assunse, verso i cedenti, l'impegno a prestare «tutta la necessaria assistenza morale e materiale in favore della citata sig.ra Paoluzzi Lina, finche' questa vivra'». Malgrado, ottemperando all'impegno assunto, Barbaccia Paolina si sia presa cura della persona di Paoluzzi Lina sino al decesso della stessa avvenuto il 19 gennaio 1982 (doc. 5), alla scrittura privata redatta il 16 dicembre 1972 non fece mai seguito la stipula del necessario atto pubblico volta a formalizzare a tutti gli effetti di legge, anche nei confronti dei terzi, la cessione in favore della Barcaccia della residua quota di proprieta', pari a 2/6, dell'immobile. Trasferitasi presso l'abitazione gia' nel 1965, Barbaccia Paolina vi continuo' a vivere assieme a Paoluzzi Lina sino al decesso della stessa (gennaio del 1982). Successivamente alla dipartita di Paoluzzi Lina, poi, come anche attestato dal geom. Paolo Gualtieri nella propria relazione del 3 luglio 2013 (doc. 6), la Barbaccia, per tutta la propria residua esistenza, continuo' a vivere nell'immobile, facendosi carico di tutti i lavori di manutenzione e ristrutturazione dello stesso, cosi' come del pagamento di ogni relativa utenza, senza che mai alcuna contestazione riguardo al proprio possesso ad opera degli eredi di Paoluzzi Lina e/o di Paoluzzi Alessandro, ne' da parte di qualsivoglia altro soggetto. Al decesso della Barbaccia, poi, il possesso dell'immobile e' continuato in capo agli eredi del de cuius, ossia in favore degli attori, egualmente senza alcuna contestazione. Quindi, per gli attori si rende necessario sentir accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, nella misura di 2/18 per ciascuno degli odierni istanti e cosi', nel complesso, per 6/18, dei diritti di proprieta' dell'immobile sito in Penna in Teverina (TR), via Borgo Garibaldi n. 23, distinto al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 5, part. 255, sub. 2. In diritto A) Intervenuto acquisto della proprieta' da parte di Barbaccia Paolina e, quindi, dei di lei eredi. La scrittura privata del 16 dicembre 1972 costituisce atto di cessione di diritti valido ed efficace tra le parti. Deve ritenersi che, quello intercorso tra le parti, sia un contratto con effetti reali, in relazione al quale il diritto di proprieta' (o altro diritto) si trasmette e si acquista per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Detta norma introduce nel nostro ordinamento il c.d. «principio consensualistico», in virtu' del quale il trasferimento del diritto si produce per effetto del solo consenso, a prescindere dalla costituzione di un qualche rapporto obbligatorio. Ne deriva che gia' con detta scrittura la quota di proprieta' de qua si e' validamente trasferita dagli allora intestatari di quei 2/6 a Barbaccia Paolina. Peraltro, anche qualora dovesse ritenersi che quella intercorsa sia una cessione sottoposta a condizione sospensiva, detta condizione, consistente nell'assistenza da prestare in favore di Paoluzzi Lina, si e' avverata, atteso che Barbaccia Paolina continuo' a vivere assieme alla predetta propria assistita sino al decesso della stessa (avvenuto nel gennaio del 1982). In ragione di cio', l'adita giustizia dovra', dichiarare l'avvenuto acquisto da parte di Barbaccia Paolina - ed ora dei di lei eredi - nella misura di 2/18 per ciascuno e cosi', in totale, per 6/18, dei diritti di proprieta' dell'immobile sito in Penna in Teverina (TR), via Borgo G. Garibaldi n. 23, distinto al Catasto fabbricati di detto comune al foglio 5, part. 255, sub. 2. B) In ogni caso: intervenuto acquisto della proprieta' da parte degli attori. Peraltro, gli attori, eredi di Barbaccia Paolina, hanno comunque usucapito i diritti reali immobiliari come sopra individuati. Infatti, Barbaccia Paolina, gia' dal 1972 ebbe un rapporto di fatto con la cosa manifestazione del dominio esclusivo sulla res incompatibile con il possesso altrui, avendo utilizzato, amministrato e curato la manutenzione del bene in via esclusiva. Del resto, se e' vero che, per la giurisprudenza, affinche' possa ritenersi un possesso ad usucapionem da parte di un comproprietario occorrono atti tali da manifestare inequivocabilmente l'animus escludendi a carico degli altri comunisti ed in modo che risulti inequivocabile la volonta' di possedere uti dominus, dovendosi ritenere necessario un mutamento del titolo del possesso, tali circostanze appaiono sussistenti, soprattutto in ragione della cessione di diritti del 1972, da parte di tutti coloro che vantavano diritti sulla residua quota di proprieta' di 2/6, dimostrando di considerare Barbaccia Paolina proprietaria esclusiva dell'immobile di via Garibaldi n. 23. C) Legittimazione passiva in ordine alla domanda ivi proposta. In ordine alla legittimazione passiva rispetto alle domande proposte, rispetto a quella principale legittimati passivi sarebbero Paoluzzi Ugo, Paoluzzi Roberto, Paoluzzi Federico, Paoluzzi Lino, Paoluzzi Anna, Pantaleoni Ada, Paoluzzi Emilio, Paoluzzi Alessandro (o Sandro), Paoluzzi Giovanna e Traditi Pellegra (o Pellegrina), ossia coloro con cui la Barbaccia stipulo' l'atto di cessione. Di tali cedenti, pero': Pantaleoni Ada, Paoluzzi Lina, Paoluzzi Ugo, Paoluzzi Roberto, Traditi Pellegra, Paoluzzi Federico, Paoluzzi Emilio, Paoluzzi Alessandro e Paoluzzi Giovanna sono deceduti (doc. 10) e non si ha notizia alcuna in merito ai di loro eredi; gli unici soggetti legittimati passivi in base alla predetta scrittura che risultano essere ancora viventi sono Paoluzzi Anna e Paoluzzi Lino, entrambi residenti in Roma (doc. 11). Anche rispetto alla domanda subordinata le difficolta' nell'individuazione dei destinatari sono analoghe. Infatti, il bene oggetto di causa risulta intestato a ciascuno degli attori per la quota di 4/18, mentre i residui 6/18 risultano intestati quanto alla meta' (3/18) a Paoluzzi Lina e quanto agli altri 3/18 a Paoluzzi Alessandro (deceduto ed i cui eredi si ignorano). Come in atti documentato (doc. 5), Paoluzzi Lina e' deceduta in Penna in Teverina il 19 gennaio 1982 e non si hanno notizie in merito ad eventuali eredi, che non risultano essersi attivati al fine di accettare formalmente l'eredita' relitta Paoluzzi, con la conseguenza che potrebbe anche arrivarsi a ritenere che l'eredita' si sia devoluta allo Stato. Dell'altro legittimato passivo - ossia di Paoluzzi Alessandro - non risulta traccia ne' presso il Comune di Penna in Teverina (doc. 7) ne' a Roma (doc. 8), luogo in cui il convenuto risulta essere nato e dove, nella scrittura di cui al doc. 4) di parte attrice, dichiaro' di essere domiciliato. Pertanto, si rende necessario procedere alla notifica del presente e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza mediante i pubblici proclami. In ragione di quanto sopra, Barcherini Anna Rosa, Barcherini Augusta e Barcherini Aldo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 702-bis c.p.c. Ricorrono al Tribunale di Terni perche' questi voglia accogliere le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione ed istanza, anche riconvenzionale ed istruttoria, disattesa: nel merito: accertare e dichiarare l'acquisto da parte degli istanti Barcherini Anna Rosa, Barcherini Augusta e Barcherini Aldo e/o, prima di essi, da parte della loro dante causa, Barbaccia Paolina, nella misura di 2/18 per ciascuno degli attori e cosi', in totale, per 6/18, dei diritti di proprieta' dell'immobile sito in Penna in Teverina (TR), via Borgo G. Garibaldi n. 23, distinto al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 5, part. 255, sub. 2. Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali solo nei confronti dei convenuti che dovessero opporsi alla presente domanda, in via istruttoria: laddove ritenuto necessario, ammettere prova per testi. II) ammettere i ricorrenti all'escussione a prova diretta di testi richiesti ed ammessi ad istanza delle controparti; III) ammettere i ricorrenti all'escussione a prova contraria, sui capitoli ammessi ad istanza delle controparti, dei testi di parte attrice. Con ogni piu' ampia riserva istruttoria nei limiti di legge». Per l'effetto, i ricorrenti invitano Paoluzzi Alessandro (c.f. PLZLSN37B28H501Y) nato a Roma il 28 febbraio 1937, di residenza, domicilio e dimora sconosciuti nonche' gli eredi di Paoluzzi Lina (c.f. ...), nata il 18 marzo 1898 a Penna in Teverina (TR) ed ivi deceduta il 19 gennaio 1982, a costituirsi nel termine di non oltre dieci giorni prima dell'udienza che verra' fissata dal giudice designato a sensi dell'art. 702-bis, 3° comma del codice di procedura civile e a comparire in tale udienza dinnanzi allo stesso giudice, con l'avvertimento che la costituzione oltre detto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 del codice di procedura civile dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio di cui agli articoli 167 e 702-bis, 4° comma, codice di procedura civile, nonche' quelle della chiamata in causa di terzo di cui all'art. 702-bis, 5° comma, codice di procedura civile, con l'ulteriore avviso che non costituendosi la causa verra' proseguita in loro legittima declaranda contumacia. Ai fini della normativa sul contributo unificato, il valore della presente domanda e' di € 10.742,00 (e comunque inferiore ad € 26.000,00). Amelia, 13 luglio 2018 avv. Giuseppe Sinatra avv. Beatrice Bernardini TU18ABA13029