TAR PUGLIA
Sezione III di Bari

(GU Parte Seconda n.68 del 16-6-2009)

  Il ricorso n. 1557/07 RG, promosso  dai  prof.ri  Faggiano  Cosimo,
Spedicati Giovanni,  Maniglio  Antonio,  Acquaro  Carmela,  Blasi  Di
Statte Ennio, Prete Giuseppe e Rizzo Maria  Rosa  a  mezzo  dell'avv.
Valeria Pellegrino ha ad oggetto l'annullamento: 
    del decreto prot. 5693 del 9 luglio 2007, con  cui  il  direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha approvato
la graduatoria finale del corso-concorso e la nomina dei 46 vincitori
del concorso per dirigente scolastico del secondo settore; 
    del decreto prot. n. 6037 del 23 luglio 2007 con cui il direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha  nominati
ulteriori 3 vincitori nel secondo settore  formativo  ed  inserito  a
«pettine» nella graduatoria generale di merito approvata con  decreto
prot. n. 6655 del 27 luglio 2006 i candidati ammessi con  riserva  in
virtu' di provvedimenti cautelaci adottati dal GA; 
    del decreto prot.  n.  6655  del  27  luglio  2006,  con  cui  il
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha
approvato  la  graduatoria  degli  ammessi  al  corso  di  formazione
relativo al settore formativo della scuola secondaria superiore; 
    in parte qua del bando del corso concorso selettivo di formazione
per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria  e
secondaria di primo grado  e  per  la  scuola  secondaria  superiore,
approvato con DDG del 22 novembre  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2004; 
    della nota prot. n. 6413 del 21 agosto 2007 di assegnazione degli
incarichi di direzione individuati con ddg  n.  6037  del  23  luglio
2007; 
    del ddg prot. n. 6359 del 10  agosto  2007  con  cui  sono  stati
individuati ulteriori 2 vincitori  del  concorso  nei  primo  settore
formativo; 
    del ddg n. 6413 del 21 agosto 2007 con cui  sono  stati  nominati
gli ulteriori vincitori; 
    di ogni atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale ed,
ove occorra, della circolare n. 40 del 26 aprile 2004. 
  Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: «I.  violazione  dell'art.
29 del decreto legislativo n.165/01, dell'art. 4 del bando di concoso
pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 il 26 novembre 2004, erronea
applicazione dell'art. 4 comma 3-bis della legge n. 508/99 introdotto
dall'art. 6 comma 1 lett. c) D.L.  n.  212/02»;  «II.  Violazione  di
legge per erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1,  comma
619, legge n. 296/06 come modificato dalla legge  n.  17/07,  difetto
dei  presupposti,  erronea  presupposizione  in  fatto   e   diritto,
perplessita' dell'azione amministrativa, violazione degli artt.  3  e
97  Cost.  e  dei  principi  di  ragionevolezza,  buon  andamento  ed
imparzialita' e dei principi che regolano  le  selezioni  concorsuali
pubbliche». 
  Per tali motivi si e' chiesto all'on.le TAR adito, in via cautelare
di voler sospendere gli atti impugnati e nel merito di accogliere  il
ricorso, previa occorrendo, nella prospettiva  subordinata  delineata
in ricorso, la sospensione del giudizio e la  contestuale  rimessione
degli atti  alla  Corte  costituzionale  perche'  si  pronunci  sulle
questioni di costituzionalita' prospettate. 
  Con ordinanza presidenziale 5 maggio 2009 n. 7 il TAR Puglia,  Sez.
III di Bari, considerato che, ai fini del  decidere  in  merito  alla
causa, appare necessario disporre l'integrazione del  contraddittorio
nei confronti di tutti  i  candidati  inclusi  nella  graduatoria  di
merito del concorso per dirigente  scolastico  del  secondo  settore,
approvata con decreto del direttore generale dell'Ufficio  Scolastico
regionale per la Puglia prot. n.  5693  del  9  luglio  2007  e,  per
l'elevato   numero   dei   soggetti   destinatari,   ha   autorizzato
l'integrazione del  contraddittorio  mediante  la  notificazione  del
ricorso (solo per  estratto)  e  della  ordinanza  n.  7/09  mediante
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,
esonerando,  altresi',   i   ricorrenti   dall'indicare   i   singoli
nominativi. 
    Lecce, 21 maggio 2009 

                       Avv. Valeria Pellegrino 

 
C-097221BIS
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.