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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA Vista la nota n. 0824108/17 del 27 giugno 2017, con la quale la Banca d'Italia filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Nuova Banca delle Marche S.p.A. per le filiali di: Pescara, via Rieti n. 37; Pescara, Agenzia n. 1 in via Nicola Fabrizi n. 63; Pescara, Agenzia n. 2 in piazza Ettore Troilo n.10 e Montesilvano (PE), corso Umberto I, l'applicazione del decreto legislativo del 15/01/1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che, nell'interno pomeriggio del 2 maggio 2017, l'irregolare funzionamento degli sportelli delle anzidette dipendenze della Nuova Banca delle Marche S.p.A. e' stato determinato dalla partecipazione del personale alle assemblee indette dalle organizzazioni sindacali; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15/01/1948, n. 1; Decreta per le motivazioni indicate in premessa, i termini legali e convenzionali in scadenza nella suddetta data o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi, ad atti od operazioni da compiersi su altre piazze, sono prorogati di giorni quindici a favore della Nuova Banca delle Marche S.p.A. per le filiali di: Pescara, via Rieti n. 37; Pescara, Agenzia n.1 in via Nicola Fabrizi n. 63; Pescara, Agenzia n. 2 in piazza Ettore Troilo n. 10 e Montesilvano (PE), corso Umberto I, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso la summenzionata Agenzia di Credito, durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pescara, 3 luglio 2017 Il prefetto Provolo TU17ABP7602 (Gratuito)