Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notificazione per pubblici proclami. Istanti gli avv.ti Andrea Oliver e Giuseppe Lasco si rende noto che il TAR Campania Napoli, 8ª Sezione, con ordinanza n. 381 del 6 aprile 2009, ha ordinato la notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo del giudizio n. 6965/2007 R.G., fissando per il prosieguo l'udienza collegiale del 6 luglio 2009 per la decisione nel merito, con cui Di Carluccio Maria Grazia rapp.ta e difesa dagli avv.ti Andrea Oliver e Giuseppe Lasco con domicilio in Napoli, corso Umberto I° n. 381, presso l'avv. Rosario Molino, ha chiesto l'annullamento e la revoca, previa sospensiva, delle graduatorie permanente e di sostengo per la Scuola Elementare pubblicate il 24 agosto 2007 dal C.S.A. di Caserta, nonche' di ogni e qualsiasi altro atto o provvedimento correlato in preordine o conseguenza o comunque connesso; in particolare, del D.D.G. 16 marzo 2007. Premesso in fatto che la ricorrente ha partecipato al bando di concorso per l'aggiornamento per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 delle graduatorie permanente e di sostegno nella Scuola Elementare per la Provincia di Caserta, indette con decreto Direttore generale 16 marzo 2007. Essa e' stata collocata al n. 720 per la graduatoria Comune ed al n. 361 della terza fascia nella graduatoria di sostegno. Per nessuna delle due graduatorie le e' stata riconosciuta la riserva «N» per essere ella invalida civile. La ricorrente lamenta la illegittimita' delle graduatorie per eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia grave e manifesta, contraddittorieta', carenza di motivazione, violazione o falsa applicazione del D.D.G. 16 marzo 2007. Ed invero cosi' come richiesto dall'art. 1, comma 8, D.D.G. 16 marzo 2007, con la domanda di aggiornamento delle graduatorie la ricorrente ha dichiarato di avere diritto alla riserva dei posti in quanto «N - invalido civile», precisando altresi' gli estremi del documento con cui e' stato riconosciuto il titolo che da' diritto alla riserva. Il C.S.A. di Caserta non ha pero' riconosciuto alla ricorrente il diritto alla riserva. Avv.ti Andrea Oliver - Giuseppe Lasco TS-09ABA3551