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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia dell'Aquila, Vista la nota prot. n. 0293867/18 del 9 marzo 2018 con la quale la filiale di L'Aquila della Banca d'Italia ha comunicato che la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna ha segnalato l'irregolare funzionamento della seguente filiale: Montereale, Via Nazionale, 42, nella giornata del 26 febbraio 2018 a seguito delle copiose nevicate verificatesi, che hanno compromesso la regolare operativita' della filiale medesima; Considerato che, in dipendenza di quanto sopra ed allo scopo di tutelare gli interessi dell'Istituto di credito e dei clienti, la stessa filiale della Banca d'Italia ha chiesto l'emissione del decreto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nella giornata in questione e nei cinque giorni successivi; Ritenuto che nel giorno indicato si sia effettivamente verificato l'evento di carattere eccezionale che giustifica il provvedimento richiesto; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, viene riconosciuto come causato da evento di carattere eccezionale l'irregolare svolgimento dei servizi, nella suddetta giornata, presso la sopra specificata filiale dell'Istituto di credito in premessa indicato. Sono conseguentemente prorogati di quindici giorni i termini legali e convenzionali scaduti nella giornata medesima e nei cinque giorni successivi. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'Aquila, 13 marzo 2018 Il prefetto Linardi TU18ABP7270 (Gratuito)