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Errata corrige
Errata corrige
Chiusura curatela eredita' giacente di Rangone Angela Teresa - N. 114/2009/VG Il Presidente, visti la relazione finale, il rendiconto e l'istanza di chiusura dell'eredità giacente aperta in morte di Rangone Angela Teresa depositati in data 15.5.2017 dal curatore nominato con provvedimento del 30.3.2009, avv.to Cesare Dagnino, nonché la richiesta di liquidazione del proprio compenso; rilevato che sono trascorsi più di dieci anni dalla morte della Rangone, deceduta in Acqui Terme (AL) il 2.5.2007; ritenuto pertanto che il diritto di accettare la eredità si è ormai prescritto ex art. 480 c.c.; ritenuto conseguentemente che non sussistono i presupposti di cui all'art. 528 c.c.; rilevato che l'eredità "giacente" si distingue infatti dall'eredità "vacante"; considerato invero che la prima presuppone la possibilita' di una futura accettazione da parte del chiamato all'eredità, dal momento che la "ratio" dell'istituto è di evitare che i beni ereditari, prima dell'accettazione, restino privi di tutela giuridica, con evidente danno dei soggetti che hanno interesse alla loro conservazione (chiamati ulteriori, creditori ereditari, ecc..), scopo questo che può essere realizzato attraverso innanzitutto i poteri di amministrazione concessi dalla legge al chiamato prima dell'accettazione ex art. 460 c.c. e, nel caso in cui quest'ultimo si disinteressi di quei beni, avendo egli solo un potere e non un obbligo di amministrare, proprio con la nomina di un curatore dell'eredità giacente; rilevato che la seconda presuppone invece l'accertamento in via definitiva che non vi siano più chiamati, perchè essi mancano in modo assoluto, o perché hanno perduto il diritto di accettare l'eredità (per rinuncia, prescrizione, decadenza), essendo in tal caso l'eredità devoluta ex lege allo Stato; rilevato che nel caso in cui il defunto non abbia lasciato alcun successibile l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato avviene immediatamente, mentre nel caso in cui i successibili esistono, ma hanno perso il diritto di accettare, l'acquisto da parte dello Stato avviene in questo momento retroagendo comunque in entrambi i casi al tempo dell' apertura la successione; considerato pertanto che le disposizioni degli artt. 528 e 529 c.c. in tema di nomina e di attività del curatore dell'eredità giacente presuppongono l'esistenza di chiamati all'eredità e la mancata accettazione da parte dell'unico chiamato alla successione ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria fino al momento in cui gli stessi non abbiano perduto il relativo diritto (cfr. Cass. N. 5113/2000); ritenuto pertanto che può procedersi alla chiusura dell'eredità giacente ex artt. 528 e segg. c.c.; rilevata la mancanza di attivo dell'eredità dal momento che nessun bene mobile e/o immobile è stato inventariato; ritenuto pertanto che possa procedersi alla chiusura dell'eredità giacente anche per inesistenza di attivo da liquidare, tenuto conto che le passività ammontano invece a complessivi € 546.603,36 (cfr. dichiarazioni di credito e documentazione allegate dal curatore in atti); ritenuto quanto al compenso del curatore che lo stesso possa essere liquidato ex art. 2233 c.c. facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n. 55/14; ritenuto pertanto che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura e dell'attività concretamente svolta e della durata dell'incarico, appare congruo liquidare al curatore, avv.to Dagnino, a titolo di compenso la somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge ed oltre ad € 216,60 per spese anticipate; ritenuto che in assenza della liquidità necessaria della procedura per farvi fronte il compenso del curatore, così come le spese di procedura tutte devono essere poste a carico dell'istante ex art. 8 D.P.R. 115/2002, considerato invero che la procedura e' stata aperta su istanza di Cioli Angela; P.Q.M. dichiara la chiusura dell'eredità giacente aperta in morte di Rangone Angela Teresa, nata a Castellazzo Bormida (AL) il 3.7.1926 e deceduta in Acqui Terme (AL) il 2.5.2007; liquida a favore del curatore, avv.to Cesare Dagnino, a titolo di compenso la somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge, ed oltre ad € 216,60 a titolo di rimborso spese, ponendo il relativo pagamento, così come tutte le spese di procedura compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, da effettuarsi a cura del curatore, a carico dell'istante Cioli Angela. Si comunichi. Alessandria, lì 15.11.2017 avv. Cesare Andrea Dagnino TX18ABH1387