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Errata corrige
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Riconoscimento di proprieta' - R.G. n. 1861/2017 - Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e legge 346/76, art. 3 e di correzione errore materiale Si rende noto che la signora Tambasco Antonia, nata a Vallo della Lucania (SA) il 28 agosto 1977 e residente in Montano Altilia (SA) alla via Malandrini n. 54 (CF: TMBNTN77M68L628Y), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria D'Anna, (CF: DNNMRA78M53C129K) e Maria Antonietta Tartaglia, (CF: TRTMNT81C44L628Z), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Camerota (Sa), alla Via S. Domenico, n. 66, avendo posseduto uti dominus pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente e senza opposizione da piu' di quindici anni la seguente proprieta' rurale: immobile censito nel catasto terreni del Comune di Montano Antilia (Sa), in Loc. Chiusa Palumbo, identificato al foglio 7, particella n. 484 (ex 117), classe 3 sem irr arb, superficie are 2,23; reddito dominicale euro 1,79; reddito agrario euro 0,69; che tale terreno e' catastalmente intestato a: Cito Antonia, fu Giuseppe; Cito Antonio, fu Giuseppe; Cito Antonio, fu Michelangelo; Cito Giuseppa, fu Giuseppe; Cito Giuseppe, fu Domenico; Cito Luigi, fu Michelangelo; Cito Michele, fu Giuseppe; Cito Michelina, fu Domenico; Cito Pasquale, fu Michelangelo; Cito Teresa, fu Domenico; Cito Teresa, nata a Montano Antilia (Sa), il 31.01.1903, c.f. CTITRS03A71F426B, ivi deceduta in data 18.01.1981; non essendo emerso nulla da ricerche circa informazioni anagrafiche eredi effettuate presso il Comune di Montano Altilia, sussistendo tutti i requisiti richiesti per la regolarizzazione dei titoli di proprieta', ha proposto ricorso per usucapione speciale ex art. 1159-bis del codice civile e legge n. 346/76, art. 3. Il Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione civile, dott.ssa Carmela De Simone, letto il ricorso, con decreto del 12 dicembre 2017, ha disposto ex art. 702 bis c.p.c., la comparizione delle parti per l'udienza del 10.10.2018, ore 09.00. La signora Tambasco Antonia, a mezzo dei propri legali, proponeva ricorso per correzione di errore materiale. Il Giudice del Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione civile, dott.ssa Carmela De Simone, letto il ricorso per correzione di errore materiale, con decreto del 21 febbraio 2018, ha disposto che la richiesta di usucapione sia resa nota mediante affissione del ricorso e del decreto per novanta giorni all'Albo del Comune in cui e' situato il fondo per il quale viene chiesto il riconoscimento del diritto di proprieta', all'Albo del Tribunale, nonche' mediante pubblicazione per estratto per una sola volta, nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 346 del 1976, decorrente dalla scadenza del termine di affissione ovvero dalla data di notificazione del ricorso e del decreto. Il Giudice ha disposto altresi' che il ricorso e il menzionato decreto vengano notificati a coloro che nei registri immobiliari figurino come titolari dei diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante i suoi danti causa domanda giudiziale diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. avv. Luca De Marchi TX18ABM7521