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Errata corrige
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Prot. n. 3225/14.7 Gab. Il prefetto della Provincia di Bergamo, Vista la nota n. 66324 del giorno 21 gennaio 2009, con la quale la Banca d'Italia, Filiale di L'Aquila, ha chiesto, su conforme istanza della Banca Caripe S.p.a., l'applicazione per l'Agenzia n. 5 di Pescara, e per gli sportelli della dipendenza di Lettomanoppello del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1, concernente la sospensione dei termini legali e convenzionali scadenti durante il periodo di interruzione delle operazioni bancarie in dipendenza di eventi eccezionali; Atteso che il mancato funzionamento degli anzidetti sportelli della Banca Caripe Agenzia n. 5 di Pescara e della dipendenza di Lettomanoppello e' dipeso dall'astensione dal lavoro del personale dipendente nella intera giornata del 12 dicembre 2008; Visto l'art. 2 del decreto legislativo del 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: i termini legali e convenzionali scaduti nel citato giorno e nei cinque successivi sono prorogati, a favore degli sportelli bancari indicati in premessa, di quindici giorni a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al pubblico. I titoli che si trovano giacenti presso le summenzionate dipendenze durante il periodo di chiusura, dovranno essere muniti di apposita dichiarazione con cui, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 1/1948, si faccia menzione della proroga accordata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pescara, 27 gennaio 2009 Il prefetto: Orrei C-092058 (Gratuito).