Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e informativa sul trattamento dei dati personali UniCredit OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di UniCredit S.p.A., in data 13 gennaio 2012, come successivamente modificato, ha concluso con UniCredit S.p.A. (il "Cedente") un accordo di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (l'"Accordo Quadro di Cessione"). In virtu' dell'Accordo Quadro di Cessione, il Cedente ha ceduto e cedera' e UniCredit OBG S.r.l. ha acquistato e dovra' acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati dal Cedente con i propri clienti (i "Contratti di Finanziamento") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 18 maggio 2018, UniCredit OBG S.r.l. ha acquistato pro soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dall'inizio del 1 maggio 2018 (la "Data di Valutazione"), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di mutuo fondiario o ipotecario che alla data del 18 maggio 2018 risultavano nella titolarita' di UniCredit S.p.A. - per effetto della cessione a UniCredit S.p.A. da parte di UniCredit BpC Mortgage S.r.l. ai sensi di un contratto di cessione sottoscritto in data 18 maggio 2018 tra UniCredit BpC Mortgage S.r.l. e UniCredit S.p.A. ed individuati in base ai criteri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda in data 24 maggio 2018 - e che alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1) mutui in relazione ai quali il rapporto tra il debito residuo in linea capitale del mutuo alla Data di Valutazione ed il valore dell'immobile sul quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un precedente finanziamento in quote, e': (i) pari o inferiore all'80%, qualora si tratti di Crediti Ipotecari Residenziali; ovvero (ii) pari o inferiore al 60%, qualora si tratti di Crediti Ipotecari Commerciali; 2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i) nel caso di Crediti Ipotecari Residenziali, una o piu' persone fisiche (ivi incluse le persone fisiche il cui mutuo sia stato concesso in qualita' di titolari di ditte individuali o componenti di societa' di fatto residenti in Italia, in base a quanto indicato nell'ultima comunicazione ricevuta da UniCredit S.p.A. da parte del relativo debitore), con almeno una di esse residente in Italia ovvero una o piu' persone giuridiche (costituite nella forma di societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice, societa' a responsabilita' limitata, societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita' limitata, societa' in accomandita per azioni, consorzi, societa' semplice, studi professionali ovvero associazioni), con almeno una di esse avente sede legale in Italia; ovvero (ii) nel caso di Crediti Ipotecari Commerciali, una o piu' persone giuridiche (costituite nella forma di societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice, societa' a responsabilita' limitata, societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita' limitata, societa' in accomandita per azioni, consorzi, societa' semplice, studi professionali ovvero associazioni), con almeno una di esse avente sede legale in Italia, ovvero una o piu' persone fisiche il cui mutuo sia stato concesso in qualita' di titolari di ditte individuali o componenti di societa' di fatto residenti in Italia, in base a quanto indicato nell'ultima comunicazione ricevuta da UniCredit S.p.A. da parte del relativo debitore, con almeno una di esse residente in Italia; 3) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso alla Data di Valutazione o prima della stessa; 4) mutui che siano retti dal diritto italiano; 5) mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta diversa e successivamente ridenominati in euro); 6) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata, fosse anche solo di interesse; 7) nel caso di Crediti Ipotecari Residenziali mutui che non abbiano una durata residua superiore a 30 anni ovvero nel caso di Crediti Ipotecari Commerciali mutui che non abbiano una durata residua superiore a 25 anni; 8) mutui originariamente erogati da UniCredit S.p.A. o da altra banca successivamente incorporata in UniCredit S.p.A., nel periodo compreso tra il 21 luglio 2010 (incluso) ed il 31 dicembre 2013 (incluso); 9) mutui garantiti da ipoteca su immobili aventi caratteristiche residenziali, per tali intendendosi gli immobili che: (i) alla Data di Stipulazione del relativo mutuo ricadevano in una delle seguenti categorie catastali classate: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ovvero A11; ovvero in una delle seguenti categorie catastali non classate A, V; ovvero (ii) in qualunque momento tra la Data di Stipulazione e la Data di Valutazione sono stati accatastati in almeno una delle predette categorie catastali. Tale criterio si intende rispettato anche laddove l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo su un immobile rientrante nelle categorie catastali di cui al punto (i) del presente criterio si estenda anche ad immobili pertinenziali al suddetto immobile, che appartengano alle seguenti categorie catastali classate: C6, C2, C7, F5, F2, F1, F3, T, ovvero alle seguenti categorie catastali non classate: G, CN, PA, M, D, EU, E, CO, L, LE, PF, X; 10) mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in piu' quote secondo uno dei seguenti metodi di ammortamento, cosi' come rilevabile alla Data di Stipulazione o, se esistente, alla data dell'ultimo accordo relativo al medesimo metodo di ammortamento: (i) metodo di ammortamento con rate costanti (c.d. "alla francese") ai sensi del quale tutte le rate comprensive di capitale ed interesse hanno uguale importo iniziale; ovvero (ii) metodo di ammortamento con quote capitali costanti (c.d. "all'italiana") ai sensi del quale tutte le quote capitali previste a rimborso del prestito hanno uguale importo iniziale; 11) mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute alla Data di Valutazione (inclusa) risultavano pagate alla data del 4 maggio 2018 (inclusa). Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai mutui che, pur presentando alla Data di Valutazione le caratteristiche sopra indicate, presentano altresi' alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 1) mutui che siano stati concessi a e/o garantiti da enti pubblici; 2) mutui che siano stati concessi a enti ecclesiastici; 3) mutui classificati alla Data di Stipulazione come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del D.lgs. 1993 n. 385; 4) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio) siano una o piu' persone giuridiche (costituite nella forma di societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice, societa' a responsabilita' limitata, societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita' limitata, societa' in accomandita per azioni, consorzi, societa' semplice, studi professionali ovvero associazioni); 5) mutui sorti a seguito del frazionamento di un altro mutuo (a scanso di equivoci, il mutuo originario, qualora ancora esistente in parte a seguito del frazionamento, non deve intendersi ricompreso da questo criterio di esclusione); 6) mutui che siano stati concessi a persone fisiche che alla data del 30 aprile 2018 (inclusa) erano dipendenti di UniCredit S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario UniCredit con sede legale in Italia, ovvero in caso di cointestazioni almeno uno dei mutuatari alla data del 30 aprile 2018 (inclusa) era dipendente di UniCredit S.p.A. o di qualsiasi altra societa' del Gruppo Bancario UniCredit con sede legale in Italia; 7) mutui il cui debito residuo, a fronte di un complessivo importo erogato, era, alla relativa Data di Stipulazione, suddiviso in quote e le cui quote prevedevano l'applicazione di specifici tassi di interesse per ciascuna di esse. Il presente criterio si intendera' soddisfatto laddove la suddivisione in quote del relativo mutuo sia stata mantenuta ovvero non sia stata revocata dopo la relativa Data di Stipulazione; 8) mutui che siano stati oggetto di accollo dalla data del 31 dicembre 2017 (esclusa) alla data del 11 maggio 2018 (inclusa) al quale UniCredit S.p.A. abbia aderito ovvero mutui che siano stati oggetto di accollo comunicato ad UniCredit S.p.A. tra il 31 dicembre 2017 (escluso) e il 11 maggio 2018 (incluso) e a cui UniCredit S.p.A. non abbia ancora aderito alla data del 11 maggio 2018 (inclusa); 9) mutui in relazione ai quali l'ultima rata in conto capitale scada entro il 31 dicembre 2020; 10) mutui in relazione ai quali il debito residuo alla Data di Valutazione sia inferiore a euro 5.000; 11) mutui per i quali il relativo debitore abbia effettuato un rimborso totale o parziale anticipato tra la Data di Valutazione ed il 11 maggio 2018 (incluso); 12) mutui in relazione ai quali il relativo debitore abbia beneficiato della sospensione parziale o totale del pagamento di una o piu' rate o della riduzione dell'importo effettivamente pagato di una o piu' rate rispetto a quanto contrattualmente previsto in virtu' di provvedimenti legislativi e/o governativi o a seguito di specifiche iniziative commerciali della Banca (ivi incluse quelle concluse a livello di associazioni di categoria, a titolo esemplificativo quella denominata "piano Famiglie ABI"), ad eccezione dei mutui in relazione ai quali abbiano trovato in concreto applicazione i benefici di cui all'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge il 28 gennaio 2009, n. 2. e, conseguentemente, vi sia stata durante il 2009 l'effettiva riduzione dell'importo di una o piu' rate rispetto a quello contrattualmente previsto; 13) mutui in relazione ai quali: (i) il relativo mutuatario abbia diritto a rimandare, in tutto o in parte, il pagamento della quota capitale delle rate per un massimo di 12 mesi; (ii) il relativo mutuatario abbia diritto a posticipare, in tutto o in parte, il pagamento della rata fino a 3 volte, anche non consecutive; (iii) il relativo mutuatario abbia diritto a ridurre in via definitiva l'importo della rata mediante l'allungamento del piano di ammortamento fino ad un massimo di 4 anni, e la cui scadenza alla Data di Stipulazione era superiore a 29 anni ovvero il relativo mutuatario abbia esercitato il diritto a rimandare, in tutto o in parte, il pagamento della quota capitale delle rate per un massimo di 12 mesi; 14) mutui per i quali i relativi debitori e/o garanti abbiano promosso un'azione giudiziaria o una procedura di mediazione obbligatoria nei confronti di UniCredit, a quest'ultima notificata, ed il relativo giudizio o la relativa procedura sia ancora pendente, (per tale intendendosi un giudizio non definito transattivamente e/o per il quale non e' intervenuta una sentenza passata in giudicato o una procedura per la quale non e' stato emesso un verbale di chiusura) alla Data di Valutazione; 15) mutui garantiti da uno o piu' immobili il quale, o almeno uno dei quali, a loro volta, garantiscono anche altri finanziamenti oltre a tale mutuo; 16) mutui in relazione ai quali il rapporto tra valore della garanzia ipotecaria e il debito residuo in linea capitale del mutuo alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un precedente finanziamento in quote sia inferiore al 150%. In relazione ai criteri esposti nei paragrafi che precedono, per: "Credito Ipotecario Commerciale" deve intendersi, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad attivita' commerciale o d'ufficio, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato Ammesso. "Credito Ipotecario Residenziale" deve intendersi, ai sensi del Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato Ammesso. "Data di Stipulazione" deve intendersi la data originaria di effettiva stipulazione del mutuo, indipendentemente da eventuali accolli o ristrutturazioni o frazionamenti intervenuti successivamente a tale data. "Data di Valutazione" deve intendersi l'inizio del 1 maggio 2018. "Decreto 310" deve intendersi il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006. "Euribor" deve intendersi l'euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) ad 1 mese, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 2 mesi, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 3 mesi, e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 6 mesi e/o euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) a 1 anno e/o ad una combinazione di essi, a seconda del caso. "Stati Ammessi" deve intendersi, ai sensi del Decreto 310, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. Per maggiore chiarezza si precisa che, relativamente ai mutui che rispondono ai criteri di cui sopra, UniCredit S.p.A. non cede ad UniCredit OBG S.r.l. i crediti nascenti da eventuali ulteriori contratti di finanziamento stipulati tra UniCredit S.p.A. ed il relativo beneficiario in relazione a tali mutui. Unitamente ai Crediti derivanti dai Contratti di Finanziamento oggetto della cessione sono stati altresi' trasferiti a UniCredit OBG S.r.l., senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti derivanti dai Contratti di Finanziamento o altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei Crediti derivanti dai Contratti di Finanziamento, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai Contratti di Finanziamento o ai rispettivi Crediti. UniCredit OBG S.r.l. ha incaricato UniCredit S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Informativa sul trattamento dei dati personali La cessione da parte di UniCredit S.p.A., ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di Cessione, di tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente ai mutui a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonche' dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e quant'altro di ragione (i "Crediti Ceduti"), ha comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i "Dati Personali"). Cio' premesso, UniCredit OBG S.r.l. - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli "Interessati") l'informativa sul trattamento dei dati personali - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorita' in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il "Provvedimento"). Pertanto, UniCredit OBG S.r.l. - in nome e per conto proprio nonche' di UniCredit S.p.A. - informa di aver ricevuto da UniCredit S.p.A., nell'ambito della cessione dei crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. UniCredit OBG S.r.l. informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito della normale attivita', secondo le finalita' legate al perseguimento dell'oggetto sociale di UniCredit OBG S.r.l. stessa, e quindi: - per l'adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita' a cio' legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e - per finalita' strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonche' sui rischi connessi e sulla tutela del credito) nonche' all'emissione di titoli da parte della societa' ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti ceduti. Resta inteso che non verranno trattati dati "sensibili". Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati. Il trattamento dei Dati Personali avverra' mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. I Dati Personali potranno, altresi', essere comunicati - in ogni momento - da UniCredit OBG S.r.l. a UniCredit S.p.A. per trattamenti che soddisfino le finalita' sopra elencate e le ulteriori finalita' delle quali gli Interessati siano stati debitamente informati da quest'ultima e per le quali UniCredit S.p.A. abbia ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalita' ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza in qualita' di responsabili del trattamento (i "Responsabili"), unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione presso UniCredit S.p.A. Possono altresi' venire a conoscenza dei Dati Personali in qualita' di incaricati del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate - persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle societa' esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalita' di trattamento di cui sopra. Titolare del trattamento dei Dati Personali e' UniCredit OBG S.r.l., con sede legale in Piazzetta Monte 1, 37121, Verona, Italia. Responsabile del trattamento dei Dati Personali e' UniCredit S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, 20154 Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00348170101.UniCredit OBG S.r.l. informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali attribuisce a ciascuno degli Interessati specifici diritti; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscere l'origine degli stessi, le finalita' e modalita' del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonche', qualora vi abbiano interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. UniCredit OBG S.r.l., in nome e per conto proprio nonche' di UniCredit S.p.A., informa, altresi', che i Dati Personali potranno essere comunicati a societa' che gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di informazione creditizia). In virtu' di tale comunicazione, altri istituti di credito e societa' finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l'affidabilita' e puntualita' dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. Nell'ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'esclusivo fine di perseguire le finalita' sopra descritte. I Dati Personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilita' e solvibilita' degli Interessati (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. I sistemi di informazioni creditizie cui UniCredit S.p.A. continuera' a comunicare, in nome proprio e per conto di UniCredit OBG S.r.l., i Dati Personali sono gestiti da: - CRIF S.p.A. con sede legale in Via Fantin n. 1/3, 40131 Bologna - Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Francesco Zanardi n. 41, 40131 Bologna, Fax 051 6458940, Tel. 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com; - Experian - Cerved Information Services S.p.A. con sede legale Via C. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma, Fax 199 101 850, Tel. 199 183 538, sito internet: www.experian.it. Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai propri Dati Personali nonche' a richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti ed alle connesse modalita' tecniche, rivolgendosi a UniCredit OBG S.r.l. presso: UniCredit S.p.A., Claims, Via del Lavoro 42, 40127 Bologna Tel.: +39 051.6407285 Fax: +39 051.6407229 indirizzo e-mail: diritti.privacy@unicredit.eu. Oppure, in relazione ai Dati Personali comunicati ai sistemi di informazioni creditizie o ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta. Di seguito si riportano i tempi di conservazione dei Dati Personali nei sistemi di informazioni creditizie: - richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa; - morosita' di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione; - ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione; - eventi negativi (ossia morosita', gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui e' risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso). Il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non successivamente regolarizzati - fermo restando il termine "normale" di riferimento di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dalla cessazione del rapporto di cui all'art. 6, comma 5, del "codice deontologico" - non puo' comunque mai superare - all'eventuale verificarsi delle altre ipotesi previste dal citato art. 6, comma 5 - i cinque anni dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto di finanziamento (Provvedimento del Garante del 6.10.2017); - rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, il termine sara' di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto. Milano, 25 maggio 2018 UniCredit OBG S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione Luciano Chiarelli TX18AAB5962