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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Il sottoscritto avv.to Mario Bucello di Milano, piazza Duse 1, quale difensore, unitamente agli avv.ti prof. Eugenio Bruti Liberati tutti di Milano, piazza Duse 1 e prof. Giuseppe Morbidelli di Roma, via Carducci 4, di Termica Celano s.p.a., di Bologna, Via degli Agresti, 4/6 , cod. fisc. 02341760961 notifica alle aziende operanti nei settori regolati dalla Direttiva Europea n. 2003/87/CE e inserite nell'elenco allegato al Piano nazionale di assegnazione delle quote CO2 approvato con decreto ministeriale del 18 dicembre 2006 n. DEC/RAS/1488/2006 che Termica Celano s.p.a. ha proposto - nel maggio del 2008 ricorso al Tar Lazio, sez. II/bis, n. 4669/2008 r.g., contro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti di Endesa Italia S.p.a. e di Laterlite S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, al fine di ottenere l'annullamento, nelle parti di seguito meglio specificate: della Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1 del D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 216, adottata dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico in data 20 febbraio 2008; del Decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006 n. DEC/RAS/1448/2006, di approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012; nonche' di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche se non conosciuto - nel febbraio del 2009 motivi di impugnazione aggiunti, al fine di ottenere l'annullamento anche della deliberazione n. 020/2008 del 12 novembre 2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, avente per oggetto: "Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione europea", nonche' di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche se non conosciuto, tra questi espressamente incluso il decreto interministeriale di approvazione della decisione di assegnazione. Motivi del ricorso: 1) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 3, 4, 41, 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 10, 11, 12 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per sviamento, illogicita', disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessita', travisamento. Il Piano nazionale di assegnazione (di seguito PNA) per il periodo 2008-2012 (di seguito PNA2), nella ripartizione delle quote di emissione tra i settori regolati dal d.lgs. n. 216/2004, riserva al settore termoelettrico un trattamento deteriore e discriminatorio. Rispetto al Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007 approvato con decreto ministeriale n. DEC/RAS/074/2006 (di seguito PNA1), infatti, il settore si e' visto ridurre l'assegnazione da 131,06 MtCO2/anno a100,66 MtCO2/anno. Tale scelta e' illegittima per piu' ragioni: essa contrasta con la decisione della Commissione del 25 maggio 2005 e con i principi dell'ordinamento comunitario (di imparzialita', par condicio e proporzionalita'), non e' accompagnata da un'adeguata istruttoria e poggia su una motivazione viziata per sviamento. Tali difetti viziano, oltre che lo stesso PNA2, anche la successiva e conseguente decisione di assegnazione che ai criteri dettati dal primo si e' pedissequamente uniformata. Il PNA2 e la decisione di assegnazione riservano un trattamento ingiustificatamente favorevole alle centrali che utilizzano carbone rispetto a quelle alimentate da gas naturale. Anche tale scelta e' illegittima in quanto contrasta con i principi del protocollo di Kyoto, con il d.lgs. 216/2006 e con l'art. 9 della Costituzione. 2) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e dell'articolo 9 della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Eccesso di potere per carenza di presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicita' manifesta; violazione dei principi di obiettivita', trasparenza e proporzionalita'. Eccesso di potere per sviamento in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Per gli impianti soggetti alle convenzioni CIP6, nella formula matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per l'attribuzione delle quote di emissione, il coefficiente relativo al numero di ore di funzionamento convenzionale e' stato artificiosamente sottodimensionato rispetto alle ore di funzionamento effettivo di tali impianti. Tale operazione ha comportato un irragionevole sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6. La decisione di assegnazione si e' nella sostanza attenuta (pur con qualche variazione), nelle previsioni riguardanti l'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2, sicche' i vizi che inficiano sul punto il provvedimento da ultimo menzionato valgono evidentemente anche per la decisione stessa. 3) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo 9 e del criterio n. 5 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita', obiettivita' e trasparenza. Eccesso di potere per carenza di motivazione e irragionevolezza, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. La decurtazione addossata a agli impianti CIP6 e' discriminatoria e distorsiva della concorrenza, in quanto destinata ad avvantaggiare indebitamente attivita' che competono direttamente con quella sacrificata, contraria al principio di proporzionalita', irragionevole e privo di giustificazioni alla luce dei criteri che devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni. La decisione di assegnazione si e' nella sostanza attenuta (pur con qualche variazione), nelle previsioni riguardanti l'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2, sicche' i vizi che inficiano sul punto il provvedimento da ultimo menzionato valgono evidentemente anche per la decisione stessa. 4) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo 9 e dei criteri n. 7 e n. 8 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza e ingiustizia manifeste, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. La misura censurata nei confronti degli impianti a regime Cip 6 appare priva di giustificazioni, illogica e irragionevole, anche in relazione al criterio di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 216/06 e ai criteri n. 7 e 8 dell'allegato III della direttiva, oltre che manifestamente ingiusta nei confronti degli operatori penalizzati. La decisione di assegnazione si e' nella sostanza attenuta (pur con qualche variazione), nelle previsioni riguardanti l'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2, sicche' i vizi che inficiano sul punto il provvedimento da ultimo menzionato valgono evidentemente anche per la decisione stessa. 5) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 10 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 11 e 13 della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicita', irragionevolezza e ingiustizia manifeste. Violazione dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i ripotenziamenti. Eccesso di potere per perplessita'. Il PNA2 e' illegittimo nella parte in cui (par. 6.2.3.) non specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto in stato di sospensione per ripotenziamento o riqualificazione gli sono riassegnate al momento della ripresa dell'attivita' (e, dunque, non vanno ad incrementare la Riserva da destinare ai c.d. "nuovi entranti"). La decisione di assegnazione e' illegittima nella parte in cui (lett. b del primo comma del punto 5.1 dell'allegato B) rende tali quote disponibili per i nuovi entranti. 6) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e per contraddittorieta'. Tanto il PNA2 quanto la decisione di assegnazione sono illegittimi in quanto considerano la centrale della ricorrente come interamente soggetta al regime dettato, ai fini delle allocazioni delle quote di emissione, per gli impianti CIP/6. Motivi aggiunti di impugnazione: 1) motivo: Violazione degli articoli 3, 4, 41, 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 10, 11, 12 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per sviamento, illogicita', disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessita', travisamento. Illegittimita' derivata. Il PNA2 e la decisione di assegnazione, nella ripartizione delle quote di emissione, riservano al settore termoelettrico un trattamento deteriore e discriminatorio. Tale scelta e' illegittima per piu' ragioni: essa contrasta con la decisione della Commissione del 25 maggio 2005 e con i principi dell'ordinamento comunitario, non e' accompagnata da un'adeguata istruttoria e poggia su una motivazione viziata per sviamento. Il PNA2 e la decisione di assegnazione, inoltre, riservano un trattamento ingiustificatamente favorevole alle centrali che utilizzano carbone rispetto a quelle alimentate da gas naturale. Anche tale scelta e' illegittima in quanto contrasta con i principi del protocollo di Kyoto, con il d.lgs. 216/2006 e con l'art. 9 della Costituzione. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicche' i vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonche', ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima. 2) motivo: Violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e dell'articolo 9 della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Eccesso di potere per carenza di presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicita' manifesta; violazione dei principi di obiettivita', trasparenza e proporzionalita'. Eccesso di potere per sviamento in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimita' derivata. Per gli impianti soggetti alle convenzioni CIP6, nella formula matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per l'attribuzione delle quote di emissione, il coefficiente relativo al numero di ore di funzionamento convenzionale e' stato artificiosamente sottodimensionato rispetto alle ore di funzionamento effettivo di tali impianti. Tale operazione ha comportato un irragionevole sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6. La decisione di assegnazione si e' nella sostanza attenuta (pur con qualche variazione), nelle previsioni riguardanti l'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicche' i vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonche', ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima. 3) motivo: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo 9 e del criterio n. 5 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita', obiettivita' e trasparenza. Eccesso di potere per carenza di motivazione e irragionevolezza, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimita' derivata. La decurtazione addossata agli impianti CIP6 dal PNA2 e dalla decisione di assegnazione e' discriminatoria e distorsiva della concorrenza, in quanto destinata ad avvantaggiare indebitamente attivita' che competono direttamente con quella sacrificata, contraria al principio di proporzionalita', irragionevole e privo di giustificazioni alla luce dei criteri che devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicche' i vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonche', ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima. 4) motivo: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo 9 e dei criteri n. 7 e n. 8 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza e ingiustizia manifeste, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimita' derivata. La misura censurata nei confronti degli impianti a regime Cip 6 dal PNA2 e dalla decisione di assegnazione appare priva di giustificazioni, illogica e irragionevole, anche in relazione al criterio di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 216/06 e ai criteri n. 7 e 8 dell'allegato III della direttiva, oltre che manifestamente ingiusta nei confronti degli operatori penalizzati. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicche' i vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonche', ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima. 5) motivo: Violazione degli articoli 10 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 11 e 13 della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicita', irragionevolezza e ingiustizia manifeste. Violazione dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i ripotenziamenti. Eccesso di potere per perplessita'. Illegittimita' derivata. Il PNA2 e' illegittimo nella parte in cui (par. 6.2.3.) non specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto in stato di sospensione per ripotenziamento o riqualificazione gli sono riassegnate al momento della ripresa dell'attivita' (e, dunque, non vanno ad incrementare la Riserva da destinare ai c.d. "nuovi entranti"). La decisione di assegnazione e' illegittima nella parte in cui (lett. b del primo comma del punto 5.1 dell'allegato B) rende tali quote disponibili per i nuovi entranti. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicche' i vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonche', ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima. 6) motivo: Violazione degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e per contraddittorieta'. Illegittimita' derivata. Tanto il PNA2 quanto la decisione di assegnazione sono illegittimi in quanto considerano la centrale della ricorrente come interamente soggetta al regime dettato, ai fini delle allocazioni delle quote di emissione, per gli impianti CIP/6. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicche' i vizi che inficiano sul punto quest'ultima (nonche', ancor prima, il piano) si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima. Nel ricorso sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare i provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese e onorari di giudizio". Nei motivi di impugnazione aggiunti sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare anche il provvedimento impugnato con il presente atto, dopo aver sollevato, ove ritenuto necessario, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, in relazione all'articolo 117, comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' l'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87, nonche' dopo aver sollevato, sempre se del caso, questione pregiudiziale di validita' avanti la Corte di Giustizia delle Comunita' europee della lettera della Commissione europea del 20 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE per violazione della direttiva Ce n. 87 del 2003. Con vittoria di spese e onorari di giudizio". Milano-Roma, 31 luglio 2009 (Avv. Mario Bucello) T-09ABA5321