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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Il sottoscritto avv.to Mario Bucello di Milano, piazza Duse 1, quale difensore, unitamente agli avv.ti prof. Eugenio Bruti Liberati di Milano, piazza Duse 1 e prof. Giuseppe Morbidelli di Roma, via Carducci 4, di Edison S.p.A., di Milano, Foro Buonaparte n. 31, cod. fisc. 06722600019 notifica alle aziende operanti nei settori regolati dalla Direttiva Europea n. 2003/87/CE e inserite nell'elenco allegato al Piano nazionale di assegnazione delle quote CO2 approvato con decreto ministeriale del 23 febbraio 2006 n. DEC/RAS/074/2006 che Edison S.p.A. ha proposto nell'aprile del 2006 ricorso al Tar Lazio, sez. II/bis, n. 4221/2006 r.g., contro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero delle attivita' produttive, in persona del Ministro pro tempore, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, e nei confronti di Endesa Italia S.p.a., di Laterlite S.p.A., di Lucchini S.p.a. e di Ilva S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, al fine di ottenere l'annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 febbraio 2006 n. DEC/RAS/074/2006, recante "assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005-2007 ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio", nonche' di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche se non conosciuto (inclusi, per quanto possa occorrere: lo schema di Piano nazionale di assegnazione pubblicato il 14 aprile 2004; il Piano nazionale di assegnazione pubblicato il 15 luglio 2004; l'integrazione al Piano nazionale di assegnazione, pubblicato il 24 febbraio 2005; lo schema di decisione di assegnazione, pubblicato il 25 novembre 2005), previa, ove ritenuto necessario, rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, della questione di validita' della nota della Commissione europea del 22 febbraio 2006 n. DG ENV/C2/IB/sad/D(06) 3537. Motivi del ricorso: 1) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dell'articolo 3 della decisione della Commissione europea 25 maggio 2005 n. C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87, 88 e 249 del Trattato Ce. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316. Violazione degli articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e per sviamento. Il piano nazionale di assegnazione (di seguito PNA) e' stato inviato alla Commissione in data 15 luglio 2004. Una sua versione integrata (di seguito I-PNA) e' stata trasmessa a Bruxelles il 25 febbraio 2005. La fase di controllo comunitario dell'I-PNA si e' conclusa con la decisione della Commissione del 25 maggio 2005 che ha condiviso l'I-PNA per quel che riguardava i rapporti ivi delineati tra le emissioni imputabili ai vari ambiti industriali. Nel passaggio dalla fase di pianificazione a quella di assegnazione il d.m. 23 febbraio 2006 ha invece profondamente alterato il criterio di partecipazione dei settori produttivi al contingentamento delle emissioni, finendo per contraddire i criteri deliberati in sede di pianificazione e consolidati dall'approvazione comunitaria. 2) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione della decisione della Commissione europea 25 maggio 2005 n. C(2005)1527 def. Violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce. Violazione dell'articolo 3 del decreto legge 12 novembre 2004 n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004 n. 316. Violazione degli articoli 1, 3 e 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorieta', nonche' per sviamento. Violazione dell'articolo 97 della Costituzione. La decisione della Commissione 25 maggio 2005 pur ingiungendo allo Stato Italiano di ridurre le emissioni rispetto alle stime contenute nell'I-PNA ha contestualmente prescritto di ispirare le determinazioni conseguenti a una logica non discriminatoria. Il d.m. 23 febbraio 2006 invece ha imposto al settore termoelettrico una riduzione delle emissioni, mentre ha riconosciuto agli altri comparti la possibilita' di incrementarle. In questo modo la decisione impugnata ha finito per contraddire le indicazioni formulate dalla Commissione nella cit. decisione. 3) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione, disparita' di trattamento e ingiustizia manifesta. Violazione del Piano Nazionale di Assegnazione. Eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza. La scelta, operata dalla decisione di assegnazione, di attribuire interamente al settore termoelettrico le quote di emissione associate alla combustione di gas siderurgici per finalita' di produzione elettrica e' illegittima poiche' in chiara contraddizione con l'I-PNA (secondo cui le emissioni avrebbero dovuto essere ripartite sulla base di un accordo tra i produttori termoelettrici e quelli siderurgici). Essa inoltre danneggia ingiustamente i produttori termolettrici e contrasta con la finalita' di incentivare la riduzione delle emissioni inquinanti. 4) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce. Violazione degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione degli articoli 20 e seguenti della legge 9 gennaio 1991 n. 9. Violazione del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi 29 aprile 1992 n. 6. Violazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992. Violazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995 n. 481. Violazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, disparita' di trattamento, nonche' per contraddittorieta' e manifesta irragionevolezza. Per gli impianti non cogenerativi esistenti la decisione di assegnazione fonda l'attribuzione annuale delle quote di emissione su un calcolo matematico in cui uno dei fattori e' costituito dalla voce "h" rappresentativa delle "ore annuali di funzionamento convenzionale per la specifica tipologia della sezione". I valori convenzionali per ciascuna tipologia di impianto sono identificati dalla tabella 3.1. dell'allegato 1. La decisione impugnata ha previsto (paragrafo 3 del punto 3.2 dell'allegato 1) la possibilita' di riconoscere un numero di ore di funzionamento maggiore di quello stabilito in via convenzionale ma solo per alcune categorie di impianti. Sono rimaste escluse le centrali a ciclo combinato a gas naturale e gli impianti soggetti al regime dettato dal provvedimento Cip n. 6 del 1992 sulla base degli artt. 20 ss. della legge n. 9 del 1991. Tale disparita' di trattamento non risulta in alcun modo giustificata ne' motivata e risulta quindi del tutto illegittima. Nel ricorso sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare il provvedimento impugnato, previa, ove ritenuto necessario, rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, della questione di validita' della nota della Commissione europea del 22 febbraio 2006 n. DG ENV/C2/IB/sad/D(06) 3537. Con riserva di chiedere nelle competenti sedi il risarcimento del danno ingiusto subito. Con vittoria di spese e onorari di giudizio". Milano-Roma, 31 luglio 2009. (Avv. Mario Bucello) T-09ABA5377