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Errata corrige
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NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Il sottoscritto avv.to Mario Bucello di Milano, piazza Duse 1, quale difensore, unitamente agli avv.ti prof. Eugenio Bruti Liberati di Milano, piazza Duse 1 e prof. Giuseppe Morbidelli di Roma, via Carducci 4, di Edison S.p.A., di Milano, Foro Buonaparte n. 31, cod. fisc. 06722600019 notifica alle aziende operanti nei settori regolati dalla Direttiva Europea n. 2003/87/CE e inserite nell'elenco allegato al Piano nazionale di assegnazione delle quote CO2 approvato con decreto ministeriale del 18 dicembre 2006 n. DEC/RAS/1488/2006 che Edison S.p.A. ha proposto - nel marzo del 2007 ricorso al Tar Lazio, sez. II/bis, n. 2758/2007 r.g., contro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore e nei confronti di Endesa Italia S.p.a. e di Laterlite S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, al fine di ottenere l'annullamento, nelle parti di seguito meglio specificate, del Decreto del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico in data 18 dicembre 2006 n. DEC/RAS/1448/2006, di approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012, nonche' di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche se non conosciuto. - nel maggio del 2008 ricorso al Tar Lazio, sez. II/bis, n. 4664/2008 r.g., da valere anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso n. 2758/2007 r.g., contro il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, in persona del legale rappresentante pro tempore e nei confronti di Endesa Italia S.p.A. e di Laterlite S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al fine di ottenere l'annullamento, nelle parti di seguito meglio specificate, anche della Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1 del D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, adottata dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico in data 20 febbraio 2008, nonche' di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso, anche se non conosciuto, tra questi espressamente incluso il decreto interministeriale di approvazione della decisione di assegnazione. - nel febbraio del 2009 motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. 4664/2008, da valere anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso n. 2758/2007 r.g., contro il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro pro tempore, il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti di Endesa Italia S.p.A e di Laterlite S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al fine di ottenere l'annullamento anche della deliberazione n. 020/2008 del 12 novembre 2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, avente per oggetto: "Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione europea", nonche' di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso. Motivi del ricorso n. 2758/2007 r.g.: 1) motivo di ricorso: Violazione artt. 3, 4, 41, 42, 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento, illogicita', disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessita', travisamento. Violazione del d.lgs. 4 aprile 2006 n. 216 (spec. artt. 10, 11, 12, 22 e della direttiva 2003/87/Ce e 2004/101/Ce). Illegittimita' derivata. a) Il Piano nazionale di assegnazione (di seguito PNA) per il periodo 2008-2012 (di seguito PNA2), qui impugnato, nella ripartizione delle quote di emissione tra i settori regolati dal d.lgs. n. 216/2004, riserva al settore termoelettrico un trattamento deteriore e discriminatorio. Rispetto al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007 approvato con decreto ministeriale n. DEC/RAS/074/2006 (di seguito PNA1), infatti, il settore si e' visto ridurre l'assegnazione da 131,06 MtCO2/anno a100,66 MtCO2/anno. Tale scelta e' illegittima per piu' ragioni. In primo luogo per illegittimita' derivata: perche' non si e' tenuto conto della penalizzazione che il settore aveva ingiustamente subito gia' in virtu' del PNA1 (tale piano e' stato impugnato dalla ricorrente avanti il Tar Lazio, sez. II/bis con ricorso n. 4221/06 r.g.). La scelta e' altresi' illegittima in quanto contrasta con la decisione della Commissione del 25 maggio 2005 e con i principi dell'ordinamento comunitario (di imparzialita', par condicio e proporzionalita'), non e' accompagnata da un'adeguata istruttoria e poggia su una motivazione viziata per sviamento. b) Il PNA2, inoltre, riserva un trattamento ingiustificatamente favorevole alle centrali che utilizzano carbone rispetto a quelle alimentate da gas naturale. Anche tale scelta, che di fatto produce l'effetto di incentivare la tecnologia piu' inquinante, e' illegittima in quanto contrasta con i principi del protocollo di Kyoto, con il d.lgs. 216/2006 e con l'art. 9 della Costituzione. 2) motivo di ricorso: Violazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e dell'art. 9 della direttiva 2003/87/CE; violazione dell'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481; eccesso di potere per carenza di presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicita' manifesta; violazione dei principi di obiettivita', trasparenza e proporzionalita'; eccesso di potere per sviamento, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Per gli impianti soggetti alle convenzioni CIP6, nella formula matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per l'attribuzione delle quote di emissione, il coefficiente relativo al numero di ore di funzionamento convenzionale e' stato artificiosamente sottodimensionato rispetto alle ore di funzionamento effettivo di tali impianti. Tale operazione ha comportato un irragionevole sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6. 3) motivo di ricorso: Violazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e del criterio n. 5 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE (all. G del d.lgs. n. 216/06); violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita', obiettivita' e trasparenza; eccesso di potere per carenza di motivazione e irragionevolezza, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. La decurtazione addossata agli impianti CIP6 e' discriminatoria e distorsiva della concorrenza, in quanto destinata ad avvantaggiare indebitamente attivita' che competono direttamente con quella sacrificata, contraria al principio di proporzionalita', irragionevole e priva di giustificazioni alla luce dei criteri che devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni. 4) motivo di ricorso: Violazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e dei criteri n. 7 e 8 dell'allegato III della direttiva 2003/87/CE (all. G del d.lgs. n. 216/06); eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza e ingiustizia manifeste, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. La misura censurata nei confronti degli impianti a regime Cip 6 appare priva di giustificazioni, illogica e irragionevole, anche in relazione al criterio di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 216/06 e ai criteri n. 7 e 8 dell'allegato III della direttiva, oltre che manifestamente ingiusta nei confronti degli operatori penalizzati. 5) motivo di ricorso: Violazione dell'art. 10, comma 2, lett. b), c) e d) del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216. Violazione dell'art. 9 della direttiva 2003/87/CE e dei punti 3 e 5 dell'Allegato III della medesima direttiva (all. G del d.lgs. 216/06). Eccesso di potere per difetto di ragionevolezza, disparita' di trattamento e ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione. In base ai criteri definiti dal PNA2 (par. 4.2), gli impianti che utilizzano gas siderurgici ricevono un'assegnazione di quote di emissione drasticamente inferiore rispetto alle loro emissioni effettive nonche' rispetto alle quote che agli stessi erano state assegnate in forza del PNA1. Tale scelta e' illegittima in quanto ignora il contributo che essi danno al miglioramento ambientale; ha carattere discriminatorio ed effetti distorsivi sul piano concorrenziale; trascura del tutto il reale e assai limitato potenziale di riduzione delle emissioni di tali impianti; trascura altresi' il potenziale di crescita del comparto siderurgico e quello conseguente degli impianti termoelettrici ad esso asserviti. (Da qui il contrasto del PNA con le disposizioni della direttiva 2003/87 e del d.lgs. n. 216/06 elencate in rubrica). 6) motivo di ricorso: Eccesso di potere per contraddittorieta'. Violazione dei criteri di assegnazione definiti nello stesso Piano Nazionale di Assegnazione. In base a quanto previsto dal PNA2 (par. 5), gli impianti termoelettrici che cedano piu' del 51% dell'energia prodotta a determinate attivita' produttive devono considerarsi asserviti alle stesse e devono pertanto ricevere le quote di emissione in forza dei criteri fissati per tali attivita'. Da cio' consegue l'illegittimita' del PNA nella parte in cui prevede che gli impianti Edison asserviti agli stabilimenti siderurgici siano allocati facendo riferimento alle regole stabilite per il settore termoelettrico anziche' a quelle (assai piu' favorevoli) relative al comparto acciaiero. 7) motivo di ricorso: Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e dell'art. 9 della direttiva 2003/87/CE; eccesso di potere per contraddittorieta' e illogicita' manifeste; violazione dei principi di oggettivita', trasparenza e non discriminazione, con riferimento alla definizione di cogenerazione. Ai fini dell'asssegnazione delle quote, il PNA2 considera cogenerativi gli impianti che soddisfano le condizioni stabilite dalla delibera n. 42/02 dell'AEEG. Ma quelle condizioni (gli indici IRE ed LT) secondo la stessa delibera si applicano non agli impianti nella loro interezza, bensi' alle singole sezioni di impianto. L'applicazione degli indici di cogenerazione, senza adeguati correttivi, all'impianto nella sua interezza e' illegittima in quanto conduce a risultati falsati e distorsivi dei criteri di assegnazione delle quote di emissione. 8) motivo di ricorso: Violazione degli artt. 10 e 22 del d.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 e degli artt. 9, 11 e 13 della direttiva 2003/87/ce; eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicita', irragionevolezza e ingiustizia manifeste; violazione dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i ripotenziamenti. Il PNA2 e' illegittimo nella parte in cui (par. 6.2.3.) non specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto in stato di sospensione per ripotenziamento o riqualificazione gli sono riassegnate al momento della ripresa dell'attivita' (e, dunque, non vanno ad incrementare la Riserva da destinare ai c.d. "nuovi entranti"). Motivi del ricorso n. 4664/2008 r.g., da valere anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso n. 2758/2007 r.g.: 1) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 3, 4, 41, 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 10, 11, 12 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per sviamento, illogicita', disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessita', travisamento. Illegittimita' derivata. In ipotesi: illegittimita' costituzionale dell'articolo 27, comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, in relazione all'articolo 117, comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' l'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87.1. Violazione artt. 3, 4, 41, 42, 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento, illogicita', disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessita', travisamento. Violazione e falsa applicazione d.lgs. 4 aprile 2006 n. 216 (spec. artt. 10, 11, 12, 22 e della direttiva 2003/87/Ce e 2004/101/Ce). Illegittimita' derivata. a) Il PNA2, nella parte in cui riserva al settore termoelettrico un trattamento deteriore e discriminatorio nella ripartizione delle quote di emissione, e' illegittimo (perche' non si e' tenuto conto della penalizzazione che il settore aveva ingiustamente subito gia' in virtu' del PNA1, perche' la scelta di penalizzare il settore contrasta con la decisione della Commissione del 25 maggio 2005 e con i principi dell'ordinamento comunitario, non e' accompagnata da un'adeguata istruttoria e poggia su una motivazione viziata per sviamento). Tale illegittimita' (che la ricorrente ha provveduto a contestare tempestivamente davanti al Tar Lazio, sez. II/bis con il ricorso n. 2758/2007 r.g.), vizia geneticamente anche la successiva e conseguente decisione di assegnazione. b) La decisione di assegnazione ha in parte modificato rispetto al PNA2 le regole relative all'assegnazione delle quote di emissione alle centrali termoelettriche che utilizzano carbone. Anche sulla base delle nuove regole, tuttavia, permane il trattamento ingiustificatamente favorevole riservato a tali centrali rispetto a quelle alimentate da gas naturale. Tale scelta, che di fatto produce l'effetto di incentivare la tecnologia piu' inquinante, e' illegittima in quanto contrasta con i principi del protocollo di Kyoto, con il d.lgs. 216/2006 e con l'art. 9 della Costituzione. 2) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e dell'articolo 9 della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Eccesso di potere per carenza di presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicita' manifesta; violazione dei principi di obiettivita', trasparenza e proporzionalita'. Eccesso di potere per sviamento, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimita' derivata. Per gli impianti soggetti alle convenzioni CIP6, nella formula matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per l'attribuzione delle quote di emissione, il coefficiente relativo al numero di ore di funzionamento convenzionale e' stato artificiosamente sottodimensionato rispetto alle ore di funzionamento effettivo di tali impianti. Tale operazione ha comportato un irragionevole sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6. La decisione di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante, si e' nella sostanza attenuta, nell'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2, sicche' i vizi che inficiano sul punto il piano si ripercuotono anche sulla decisione stessa. 3) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo 9 e del criterio n. 5 dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita', obiettivita' e trasparenza. Eccesso di potere per carenza di motivazione e irragionevolezza, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimita' derivata. La decurtazione addossata agli impianti CIP6 dal PNA2 e' discriminatoria e distorsiva della concorrenza, in quanto destinata ad avvantaggiare indebitamente attivita' che competono direttamente con quella sacrificata, contraria al principio di proporzionalita', irragionevole e priva di giustificazioni alla luce dei criteri che devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni. La decisione di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante, si e' nella sostanza attenuta, nell'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2, sicche' i vizi che inficiano sul punto il piano si ripercuotono anche sulla decisione stessa. 4) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo 9 e dei criteri n. 7 e n. 8 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza e ingiustizia manifeste, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimita' derivata. La misura adottata dal PNA2 nei confronti degli impianti a regime Cip 6 appare priva di giustificazioni, illogica e irragionevole, anche in relazione al criterio di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 216/06 e ai criteri n. 7 e 8 dell'allegato III della direttiva, oltre che manifestamente ingiusta nei confronti degli operatori penalizzati. La decisione di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante, si e' nella sostanza attenuta, nell'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2, sicche' i vizi che inficiano sul punto il piano si ripercuotono anche sulla decisione stessa. 5) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo 9 e dei punti 3 e 5 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per difetto di ragionevolezza, disparita' di trattamento e ingiustizia manifesta, nonche' per difetto di motivazione. Illegittimita' derivata. In base al PNA2 e alla decisione di assegnazione, gli impianti della ricorrente che utilizzano gas siderurgici ricevono un'assegnazione di quote di emissione drasticamente inferiore rispetto alle loro emissioni effettive nonche' rispetto alle quote che agli stessi erano state assegnate in forza del PNA1. Tale scelta e' illegittima in quanto ignora il contributo che essi danno al miglioramento ambientale; ha carattere discriminatorio ed effetti distorsivi sul piano concorrenziale; trascura del tutto il reale e assai limitato potenziale di riduzione delle emissioni di tali impianti; trascura altresi' il potenziale di crescita del comparto siderurgico e quello conseguente degli impianti termoelettrici ad esso asserviti. (Da qui il contrasto del PNA con le disposizioni della direttiva 2003/87 e del d.lgs. n. 216/06 elencate in rubrica). 6) motivo di ricorso: Violazione della direttiva 2003/87, punto 5 dell'Allegato III, nonche' dell'art. 10, comma 2, lett. b) del d.lgs. 216/06. Eccesso di potere per disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta e carenza di motivazione. La decisione di assegnazione ha previsto (al par. 3) una riduzione pari a 1,72 MtCO2/anno esclusivamente per gli "impianti di produzione di elettricita' asserviti alle acciaierie e alimentati da gas siderurgici" e non anche per gli altri impianti ricompresi nel settore siderurgico. Tale previsione, oltre che sfornita della benche' minima giustificazione, e' illegittima per violazione delle norme che vietano di operare, in sede di assegnazione delle quote di emissione, discriminazioni tra imprese o settori per favorire talune imprese o attivita' e impongono di evitare effetti distorsivi della concorrenza (nonche' per gli altri profili di illegittimita' elencati in rubrica). 7) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 10 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 11 e 13 della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicita', irragionevolezza e ingiustizia manifeste. Violazione dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i ripotenziamenti. Illegittimita' derivata. Eccesso di potere per perplessita'. Il PNA2 e' illegittimo nella parte in cui (par. 6.2.3.) non specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto in stato di sospensione per ripotenziamento o riqualificazione gli sono riassegnate al momento della ripresa dell'attivita' (e, dunque, non vanno ad incrementare la Riserva da destinare ai c.d. "nuovi entranti"). La decisione di assegnazione e' illegittima nella parte in cui (lett. b del primo comma del punto 5.1 dell'allegato B) rende tali quote disponibili per i nuovi entranti. Motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. 4664/2008 (da valere anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso n. 2758/2007 r.g.): 1) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 3, 4, 41, 42 e 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 10, 11, 12 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per sviamento, illogicita', disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessita', travisamento. Illegittimita' derivata. In ipotesi: illegittimita' costituzionale dell'articolo 27, comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, in relazione all'articolo 117, comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' l'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87.1. Violazione artt. 3, 4, 41, 42, 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento, illogicita', disparita' di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, perplessita', travisamento. Violazione e falsa applicazione d.lgs. 4 aprile 2006 n. 216 (spec. artt. 10, 11, 12, 22 e della direttiva 2003/87/Ce e 2004/101/Ce). Illegittimita' derivata. Il PNA2 e la decisione di assegnazione del 20 febbraio 2008 riservano un trattamento ingiustificatamente favorevole alle centrali che utilizzano carbone rispetto a quelle alimentate da gas naturale. Tale scelta e' illegittima (essa, infatti, oltre ad essere di per se' irragionevole e ingiustificata, risulta in aperto contrasto con i principi fondanti del protocollo di Kyoto, con il d.lgs. 216 e con lo stesso art. 9 Cost., in quanto di fatto con le previsioni che qui s'impugna viene incentivata la produzione di energia mediante la tecnologia piu' inquinante) ed e' stata tempestivamente censurata dalla ricorrente (avanti il Tar Lazio, sez. II/bis con ricorsi nn. 2758/2007 e 4664/2008 r.g.). I vizi del PNA2 e della decisione di assegnazione si ripercuotono sulla deliberazione di esecuzione qui impugnata, che al PNA2 e alla decisione di assegnazione ha dato sul punto pedissequa attuazione. 2) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e dell'articolo 9 della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dell'articolo 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Eccesso di potere per carenza di presupposti e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicita' manifesta; violazione dei principi di obiettivita', trasparenza e proporzionalita'. Eccesso di potere per sviamento, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimita' derivata. Per gli impianti soggetti alle convenzioni CIP6, nella formula matematica prevista dal PNA2 (par. 4.2.2.) per l'attribuzione delle quote di emissione, il coefficiente relativo al numero di ore di funzionamento convenzionale e' stato artificiosamente sottodimensionato rispetto alle ore di funzionamento effettivo di tali impianti. Tale operazione ha comportato un irragionevole sottodimensionamento delle quote da assegnare agli impianti CIP6. La decisione di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante, si e' nella sostanza attenuta, nell'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2 e lo stesso ha fatto, ovviamente, la deliberazione di esecuzione qui specificamente impugnata, sicche' i vizi che inficiano sul punto il piano si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima. 3) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo 9 e del criterio n. 5 dell'allegato III della direttiva CE 13 ottobre 2003 n. 87. Violazione dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalita', obiettivita' e trasparenza. Eccesso di potere per carenza di motivazione e irragionevolezza, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimita' derivata. La decurtazione addossata agli impianti CIP6 dal PNA2 e' discriminatoria e distorsiva della concorrenza, in quanto destinata ad avvantaggiare indebitamente attivita' che competono direttamente con quella sacrificata, contraria al principio di proporzionalita', irragionevole e priva di giustificazioni alla luce dei criteri che devono presiedere alla ripartizione delle assegnazioni. La decisione di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante, si e' nella sostanza attenuta, nell'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2 e lo stesso ha fatto, ovviamente, la deliberazione di esecuzione qui specificamente impugnata, sicche' i vizi che inficiano sul punto il piano si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima. 4) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo 9 e dei criteri n. 7 e n. 8 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per illogicita', irragionevolezza e ingiustizia manifeste, in relazione al criterio di assegnazione adottato per gli impianti in regime Cip 6. Illegittimita' derivata. La misura adottata dal PNA2 nei confronti degli impianti a regime Cip 6 appare priva di giustificazioni, illogica e irragionevole, anche in relazione al criterio di cui all'art. 10, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 216/06 e ai criteri n. 7 e 8 dell'allegato III della direttiva, oltre che manifestamente ingiusta nei confronti degli operatori penalizzati. La decisione di assegnazione, pur con qualche variazione non determinante, si e' nella sostanza attenuta, nell'assegnazione delle quote agli impianti Cip 6, ai criteri di allocazione contemplati dal PNA2 e lo stesso ha fatto, ovviamente, la deliberazione di esecuzione qui specificamente impugnata, sicche' i vizi che inficiano sul punto il piano si ripercuotono evidentemente anche sulla deliberazione medesima. 5) motivo di ricorso: Violazione dell'articolo 10 e dell'allegato G del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, nonche' dell'articolo 9 e dei punti 3 e 5 dell'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per difetto di ragionevolezza, disparita' di trattamento e ingiustizia manifesta, nonche' per difetto di motivazione. Illegittimita' derivata. La decisione di assegnazione ha previsto (al par. 3) una riduzione pari a 1,72 MtCO2/anno esclusivamente per gli "impianti di produzione di elettricita' asserviti alle acciaierie e alimentati da gas siderurgici" e non anche per gli altri impianti ricompresi nel settore siderurgico. Tale previsione, oltre che sfornita della benche' minima giustificazione, e' illegittima per violazione delle norme che vietano di operare, in sede di assegnazione delle quote di emissione, discriminazioni tra imprese o settori per favorire talune imprese o attivita' e impongono di evitare effetti distorsivi della concorrenza (nonche' per gli altri profili di illegittimita' elencati in rubrica). La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicche' i vizi che inficiano sul punto la seconda si ripercuotono evidentemente anche sulla prima. 6) motivo di ricorso: Violazione degli articoli 10 e 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216 e degli articoli 9, 11 e 13 della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicita', irragionevolezza e ingiustizia manifeste. Violazione dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in relazione alla disciplina delle sospensioni per i ripotenziamenti. Illegittimita' derivata. Eccesso di potere per perplessita'. Illegittimita' derivata. Il PNA2 e' illegittimo nella parte in cui (par. 6.2.3.) non specifica chiaramente che le quote assegnate a un impianto in stato di sospensione per ripotenziamento o riqualificazione gli sono riassegnate al momento della ripresa dell'attivita' (e, dunque, non vanno ad incrementare la Riserva da destinare ai c.d. "nuovi entranti"). La decisione di assegnazione e' illegittima nella parte in cui (lett. b del primo comma del punto 5.1 dell'allegato B) rende tali quote disponibili per i nuovi entranti. La deliberazione di esecuzione ha dato pedissequa attuazione alla decisione di assegnazione, sicche' i vizi che inficiano sul punto la seconda si ripercuotono evidentemente anche sulla prima. Nel ricorso n. 2758/2007 r.g. sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare il provvedimento impugnato. Con vittoria di spese e onorari di giudizio". Nel ricorso n. 4664/2008 r.g. (da valere anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso n. 2758/2007 r.g.) sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare anche il provvedimento impugnato con il presente atto, dopo aver sollevato, ove ritenuto necessario, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, in relazione all'articolo 117, comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' l'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87. Con vittoria di spese e onorari di giudizio". Nei motivi di impugnazione aggiunti al ricorso n. 4664/2008 (da valere anche come motivi di impugnazione aggiunti nel ricorso n. 2758/2007 r.g.) sono state proposte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, annullare anche il provvedimento impugnato con il presente atto, dopo aver sollevato, ove ritenuto necessario, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 216, in relazione all'articolo 117, comma 1 della Costituzione per contrasto con gli articoli 9, 10, 11 e 23, nonche' l'allegato III della direttiva Ce 13 ottobre 2003 n. 87, nonche' dopo aver sollevato, sempre se del caso, questione pregiudiziale di validita' avanti la Corte di Giustizia delle Comunita' europee della lettera della Commissione europea del 20 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE per violazione della direttiva Ce n. 87 del 2003. Con vittoria di spese e onorari di giudizio". Milano-Roma, 31 luglio 2009. (Avv. Mario Bucello) T-09ABA5378