Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, R.G. n. 148/2009, in esecuzione del verbale d'udienza del 30 luglio 2009, n. 1479 che ha fissato la prossima udienza il giorno 20 gennaio 2010, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso sotto forma di sunto a tutti i soggetti collocati nelle graduatorie per l'ammissione alla riqualificazione per la copertura di posti n. 81 di direttore amministrativo contabile, area funzionale C, posizione economica C3 con bando pubblicato in data 03.05.2004 dal Ministero dell'Interno e, in particolare, a: Francesco Parente, Trinio Ludovico Maffei, Anna D'Alessandro, Daniela Turriziani, Gennaro De Santis, Silvia Vari, Fiorella Vento, Antonella Ortenzi, Angela Ligorio, Lucia Ambrosi, Serena Allegrini, Graziella Boffetti, Michela Zanibellato, Elisa Claudia Guglielmi, Michelangelo Battaglia, Piera Palmerio, Giuseppe Trischitta, Eliseo Pisapia, Bartolomeo Nico, Giomauro Satta, Francesco Finocchiaro, Maria Rita Manco, Gabriele Ballarin, Marinella Ferrari, Paolo Monte, Rosaria Maria Parisi, Erminia Rosaria Spaziani, Elia Farinelli. Il ricorso e' stato proposto da Valeria Lippa, rappresentata e difesa dall' Avv. Giulia Milo, con domicilio eletto presso lo studio del nominato legale in Trieste, Via del Mercato Vecchio n. 3, per ottenere l'annullamento e/o nullita' e/o illiceita' dell'esclusione dalla procedura di riqualificazione, indetta con bando di data 3.05.2004, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la promozione alla posizione economica C3 con decorrenza 21.10.2005 e condanna del Ministero dell'Interno ad effettuare la nuova qualificazione della dott.ssa Lippa con incardinamento nella nuova posizione e con riconoscimento del risarcimento danni per il ritardo. L'Amministrazione, non ammetteva alle graduatorie per la posizione di direttore amministrativo contabile C3 la dott.ssa Lippa, contestando l'esistenza di uno dei requisiti per l'ammissione: il diploma di laurea in economia e commercio, economia politica, economia aziendale, economia delle amministrazioni pubbliche ed istituzioni internazionali, scienze politiche o dei diplomi di laurea equipollenti di cui all'art. sub 1) del C.C.I. 2002-2005 del Ministero dell'Interno, di data 01.03.2004. La predetta esclusione e' illegittima e/o illecita in quanto, erroneamente l'Amministrazione non ha considerato equipollente alla laurea in scienze politiche quella in giurisprudenza, in possesso della dott.ssa Lippa, cosi' come stabilito dall'art. 168 del R.D. 1592/1933. Il titolo di studio, laurea in giurisprudenza, doveva, in virtu' di tale equipollenza, consentire alla dott.ssa Lippa di essere inserita nella graduatoria e, sulla base del punteggio totalizzato (15208), Ella avrebbe avuto accesso alla procedura di riqualificazione. Si richiamano talune sentenze delle Sezioni lavoro a titolo di precedente, tra le quali la n. 1741/2007 del Tribunale di Avellino e la n. 28607/2007 del Tribunale di Napoli. La ricorrente chiede, poi, il risarcimento dei danni patiti per le differenze retributive e previdenziali dal 21.10.2005 ad oggi. I danni andranno quantificati tenuto conto del danno derivante dalla mancata progressione di carriera e in relazione all'impossibilita' per la dott.ssa Lippa di aspirare, per il mancato passaggio a C3, all'accesso alla qualifica di vicedirigenza, configurandosi anche un danno da perdita di chance. Infatti l'art. 17-bis del d.lgs n. 165/2001 e succ. mod e int. ha istituito la "vicedirigenza" riservata ai C2 e C3 con una certa anzianita'. La sentenza del Tribunale di Roma n. 4399/2008 ha riconosciuto l'immediata operativita' di tale disposizione. Si chiede, da ultimo, la nomina di un CTU che possa quantificare i danni da ritardo e previdenziali, nonche' i danni da dequalificazione professionale e da perdita di chance. Avv. Giulia Milo T-09ABA8555